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Green pass, Garante Privacy conferma il Dpcm: “Esibire documento d’identità se richiesto dai verificatori”. La circolare del Viminale

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Il caos sui controlli dei Green Pass con o senza documento d’identità è tutto racchiuso nella parola “a richiesta” contenuta nel Dpcm del 17 giugno. In virtù di questo decreto del presidente del consiglio dei ministri, oggi il Garante Privacy, in risposta a un quesito del consigliere della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, ha confermato quanto contenuto nella norma. Scrive l’Autorità: “… è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti autorizzati, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Green Pass, non c’è l’obbligo dei verificatori di chiedere i documenti d’identità

Dunque, il Garante non può che confermare la norma ed evidenzia quella del verificatore è una mera facoltà (“su richiesta”) di chiedere, contestualmente, il documento d’identità al possessore del Green Pass. Non c’è l’obbligo di farlo.

“Hanno perfettamente ragione le associazioni di commercianti ed esercenti quando affermano che un ristoratore non ha alcun obbligo e titolarità di identificare i propri clienti esigendo l’esibizione dei documenti di identita’, quantomeno nell’ordinamento giuridico italiano”. Con questa ragione l’assessore della regione Piemonte agli Affari Legali Maurizio Marrone (FdI) ha presentato il quesito formale al Garante.

“Nessuna sanzione e misura repressiva finché non verrà fatta chiarezza dall’Autorita’ preposta alla tutela dei dati personali“, ha aveva aggiunto Marrone.

Ora il Garante si è espresso. Subito dopo è arrivata anche la circolare del Viminale (Scaricala da qui). Firmata dal prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto del Viminale, la circolare non fa altro che confermare, anche essa, il Dpcm del 17 giugno. In sostanza dice che “la verifica dei documenti d’identità dei possessori del Green Pass è di natura discrezionale”, ma, ecco la novità introdotta dal ministero dell’Interno, “la verifica dei documenti d’identità si renderà necessaria in caso di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Come dire, se il Green Pass viene prestato tra coetanei dello stesso sesso la verifica del documento d’identità non avverrà mai? La circolare del Viminale non ha chiarito molto.

Per approfondire:

Green pass, il pasticcio dei controlli senza la carta d’identità. Al via il raggiro: si presta via WhatsApp

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