Semplificazione

Gigabit Infrastructure Act, cosa dice il Regolamento Ue per ridurre i costi di installazione della fibra e del 5G

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Entra nel vivo l’iter di approvazione del nuovo regolamento Ue per semplificare la realizzazione di reti Gigabit (Gigabit Infrastructure Act).

La Commissione europea ha appena trasmesso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull’infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea, decorre dal 22 marzo 2023.

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Nel dettaglio, la proposta di regolamento all’articolo 1 “aggiorna l’ambito di applicazione della direttiva del 2014 sull’installazione di reti di comunicazione elettronica, passando dall’alta velocità alle reti ad altissima capacità, al fine di rispondere alle nuove ambizioni del codice e agli obiettivi di connettività del decennio digitale”.

L’articolo 2 “prevede che tutti gli edifici siano predisposti per la fibra. Inoltre, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le “società delle torri”, e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di “operatore di rete” è estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell’elettricità”.

L’articolo 3 estende “l’obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche che non fanno parte di una rete ma sono di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici”.

L’articolo 4 prevede “l’obbligo, per gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche, di fornire, in formato elettronico, attraverso gli sportelli unici, informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti comprese informazioni georeferenziate. L’accesso a tali informazioni minime potrebbe essere limitato ad esempio per motivi di sicurezza o per determinate categorie di edifici. Analogamente l’obbligo di fornire informazioni minime non si applicherebbe quando sarebbe sproporzionato sulla base di un’analisi costi-benefici”.

L’articolo 5 chiarisce che l’obbligo di coordinamento delle opere di genio civile riguarda le opere di genio civile “finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche”.

L’articolo 6 prevede “il diritto di accesso, in formato elettronico, alle informazioni minime per tutte le opere di genio civile (pubbliche e private) programmate dagli operatori di rete attraverso gli sportelli unici, comprese le informazioni georeferenziate. Tale accesso potrebbe essere limitato ad esempio per motivi connessi alla sicurezza delle reti, alla sicurezza nazionale o a segreti commerciali. L’obbligo di trasparenza non si applicherebbe in determinate circostanze, ad esempio in caso di emergenza o per motivi di sicurezza nazionale. Prevede la fornitura anticipata e proattiva di informazioni minime in merito alle opere di genio civile pubbliche programmate da parte di tutti gli operatori di rete tramite gli sportelli unici, al fine di facilitare il potenziale coordinamento di tali opere”.

L’articolo 8 impone “la presenza dell’infrastruttura fisica interna all’edificio, di punti di accesso e del cablaggio in fibra interno all’edificio per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a profonde ristrutturazioni. Rientrano in tale contesto gli edifici presso la sede dell’utente finale quando vengono ristrutturati per migliorare l’efficienza energetica”.

L’articolo 9 stabilisce “il diritto dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di terminare le loro reti fino al punto di accesso e di accedere alle infrastrutture fisiche interne agli edifici esistenti”.

L’articolo 10 prevede “un unico punto di accesso digitale nazionale e un solo accesso agli strumenti digitali, in particolare quando esiste più di uno sportello unico o quando le informazioni sono collocate altrove, consentendo l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento”.