Legge di Stabilità

Frequenze Tv, la gestione dei contributi passa dall’Agcom al MiSE

di R.N. |

Grosse novità per il settore audiovisivo. Dal fondo per le tv locali alla gestione dei contributi per le frequenze, al divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro, ecco le novità della Legge di Stabilità.

Nel 2016 grandi novità per il settore televisivo e radiofonico introdotte dalla Legge di Stabilità approvata dal Senato il 22 dicembre con 162 voti favorevoli e 125 contrari, già passata alla Camera sulla quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Dal fondo per le tv e le emittenti radiofoniche locali alla gestione dei contributi per le frequenze della tv digitale terrestre, a divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro, ecco in sintesi alcune delle principali novità presentate da Aeranti-Corallo.

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

L’art. 1, commi dal 160 al 164 della Legge di Stabilità introduce nuove norme per il finanziamento del settore televisivo e radiofonico locale. In particolare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai (cosiddetto “extra-gettito”), rispetto a quanto già iscritto a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono riservate all’Erario per una quota pari al 33% (per l’anno 2016) e del 50% (per gli anni 2017 e 2018) per essere destinate, tra l’altro, al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d’anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 162 prevede, inoltre, che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (si tratta dei fondi già stanziati destinati alle misure di sostegno all’emittenza locale di cui alla legge n. 448/98 e s.m.i.) confluiscano nel medesimo fondo previsto dal comma 160, lettera b) (Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).

Il comma 163 dispone che, per mezzo di un regolamento (che sostituirà l’attuale DM 292/04), da adottarsi su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, vengano stabiliti i nuovi criteri di riparto tra i soggetti beneficiari nonché le procedure di erogazione delle risorse del succitato Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.

Il comma 164, infine, abroga, a decorrere da quando entrerà in vigore il citato nuovo regolamento di cui al comma 163, le disposizioni vigenti riguardanti le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

In conseguenza dell’approvazione di tali norme, l’ammontare totale del fondo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali considerando come extra gettito la cifra massima di 50 milioni annui, dovrebbe essere pari a Euro 98 milioni per il 2016; euro 97,8 milioni per il 2017; euro 96,3 milioni per il 2018.

 

Passa dall’Agcom al MiSE la gestione dei contributi per i diritti di uso delle frequenze per la tv digitale terrestre

La nuova norma approvata con la Legge di Stabilità 2016 sottrae la materia dei contributi per i diritti di uso delle frequenze dovute dagli operatori di rete per la tv digitale terrestre alla competenza dell’Agcom (che aveva emanato la delibera n. 494/14/CONS oggetto di numerosi ricorsi al Tar Lazio, tuttora pendenti, con la quale aveva stabilito i criteri per la definizione degli importi dei contributi per i diritti di uso delle frequenze di diffusione televisiva da parte del Ministero dello sviluppo economico), attribuendola, in via esclusiva, al Ministero dello Sviluppo economico. La norma prevede, in particolare, (all’art. 1, comma 172) che l’importo dei contributi venga determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all’uso di tecnologie innovative.

Pubblicità, divieto per i giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste

Il comma 939 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede esplicitamente il divieto di “pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza”.

I commi 937 e 938 del medesimo art. 1 introducono, inoltre, ulteriori limitazioni e divieti. In particolare, il comma 937 stabilisce, tra l’altro, che “…per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014.” Lo stesso comma demanda poi l’attuazione di tale raccomandazione a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Agcom, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Il comma 938 stabilisce una serie di divieti relativi alla pubblicità di giochi con vincite in denaro, mentre il comma 940 prevede le sanzioni, che dovranno essere irrogate dall’Agcom, per il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti (comminate “al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa”). Ricordiamo, infine, che la materia resta disciplinata anche dall’art. 7, commi 4 e 5 del DL n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012.