Trasparenza

FOIA. Le criticità delle Banche dati (centralizzate) introdotte dal neo Allegato ‘B’

di Francesco Addante, esperto in problematiche sulle Pubbliche Amministrazioni |

Ciascuna PA dovrà trasmettere le informazioni che produce o detiene alla Banca dati di competenza, ma non si disciplina come questi dati devono essere accolti dalle stesse banche dati e resi disponibili ai cittadini.

Il 23 Giugno è entrato in vigore il D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ma le PA hanno tempo fino al 23 giugno 2017 per verificare la completezza, la correttezza e l’aggiornamento dei dati che avranno, nel frattempo, già trasmesso alle Banche dati (centralizzate).[1]  Da quel momento in poi gli Enti pubblicheranno solo il link alle informazioni inviate a queste Banche dati, garantendone i requisiti di qualità.  Mantenere, invece, i dati corrispondenti nel proprio sito web sarà solo una facoltà, a condizione che gli stessi siano identici a quelli comunicati.

L’Allegato B introdotto dalla novella prevede, entro un anno dall’entrata in vigore, l’istituzione di Banche dati in cui tutte le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni dovranno essere centralizzate.

In pratica, ciascuna PA dovrà trasmettere le informazioni che produce o detiene alla Banca dati di competenza, sostituendo nelle apposite sottosezioni in “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale. Sulla pubblicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni e documenti sono individuabili delle perplessità perché questa previsione può tradursi in minor facilità e immediatezza per il cittadino nel reperimento degli stessi.

Infatti, anche che se nelle intenzioni, seppur nei “limiti dei dati effettivamente contenuti” (è la stessa normativa ad avere dubbi su se stessa) si vorrebbero semplificare le ricerche del cittadino con la centralizzazione di tutte le informazioni in grandi contenitori, quelli appunto indicati nel neo “Allegato B”, dall’altro non si disciplina come questi dati devono essere accolti dalle stesse banche dati e resi disponibili ai cittadini, con una sorta di scaricabarile tra Responsabile della Trasparenza della Banca dati e quello della PA detentrice del dato. Se questo aspetto non viene accuratamente regolamentato (chi fa cosa e con quali responsabilità e sanzioni) l’intero sistema può essere compromesso.

Di tale rischio si è reso conto lo stesso legislatore che nella versione definitiva ha introdotto la facoltà per le PA di, comunque, continuare a conservare nel proprio sito web i dati che detiene o produce in prima istanza (“purché identici a quelli comunicati alla banca dati”) e non invece il link al dato trasmesso alla banca dati, come, invece aveva stabilito la versione preliminare dello schema di decreto di modifica (è facoltà anche il collegamento ipertestuale, in “Amministrazione Trasparente” alla sezione del sito in cui “le stesse informazioni “sono presenti come prevede l’art. 9).

Probabilmente, il Governo si sarà reso conto che lo scambio (rimpallo) di responsabilità tra amministrazione che trasmette i dati e quella che li riceve (il Responsabile della Trasparenza dell’uno o dell’altra può facilmente dimostrare, in questo caso, che non gli è addebitabile alcuna responsabilità nel momento in cui la stessa non è ad esso imputabile) non sarebbe riuscita a risolvere eventuali problemi di omissione di pubblicazione creando incertezza, confusione e potendo avere, per conseguenza, gravi ricadute sull’intero sistema. Ma a questo punto, allora, era inutile centralizzare i dati, mentre invece si duplicano ulteriormente i canali informativi con conseguente confusione del cittadino e aggravio di lavoro per le PA


Le informazioni che le Amministrazioni devono trasmettere alle Banche dati

 

Confrontando gli articoli del neo Decreto Trasparenza indicati nell’Allegato B per ciascuna Banca dati e quelli che dalla lettura della norma ricadono nell’ambito di applicazione previsto dall’art. 9-bis si rileva che gli obblighi informativi sono quelli che interessano tutti i possibili Incarichi, anche delle società partecipate e delle loro controllate, e di quest’ultime gli elenchi che l’amministrazione che finanzia, istituisce, vigila, e controlla è tenuta a pubblicare.

Le informazioni del Personale, anche in riferimento a dotazione e ai relativi costi, dei Provvedimenti, dei Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, dei Bilanci, compresi gli indicatori e il monitoraggio, del Patrimonio, dei Tempi di pagamento, delle Opere pubbliche e i relativi processi di pianificazione, realizzazione e valutazione.

A differenza di alcune sovrapposizioni da parte di più Banche dati per la stessa funzione (come ad esempio quelle che saranno svolte dalle BDAP e dalla BDNCP per gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) l’unica corrispondenza mancante con i neo articoli del Decreto Trasparenza è l’art. 33 i cui dati dovrebbero essere gestiti e pubblicati dal sito Soldi Pubblici. Articolo della norma non incluso nell’elenco dell’Allegato B forse perché tale sito non è classificato come Banca Dati. Nel dettaglio la corrispondenza tra Banca Dati e articolo di riferimento:

Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Perla PA


Art.15-bis
Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate Perla PA


Art.16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato SICO


Art.17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato Perla PA SICO


Art.18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici Perla PA


Art.21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva SICO ARAN Archivio contratti


Art.22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato SIQuEL Patrimonio PA MEF


Art.23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi


Art.28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali Rendiconti gruppi consiliari regionali


Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi BDAP


Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio Patrimonio PA MEF  REMS Demanio


Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione. Probabilmente www.soldipubblici.gov.it di cui all’art. 4bis (non indicato nell’all B)


Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture BDAP BDNCP Ser Contr Pubb MIT


Art.38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche BDAP

 

[1] Banche dati di cui al neo “Allegato B”, acquistando, in pari data, efficacia gli obblighi di pubblicazione (di cui all’articolo 9-bis) delle informazioni che le stesse renderanno evidenti sui propri archivi.

Francesco Addante @addantefrancsco