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Fibercop, Agcom avvia consultazione su status di operatore wholesale ony. Giomi contraria: ‘Indipendenza da Tim ancora da chiarire’

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Il Consiglio dell’Agcom ha avviato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, la consultazione pubblica sulla verifica della sussistenza per FiberCop delle condizioni di operatore wholesale only. Giomi: 'Decisione affrettata, Master Service Agreement escluso dal fascicolo'.

Il Consiglio dell’Agcom ha avviato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, la consultazione pubblica sulla verifica della sussistenza per FiberCop delle condizioni di operatore wholesale only (impresa attiva esclusivamente sul mercato all’ingrosso), ai sensi dell’articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ad oggi, dopo la cessione della rete Tim a KKR, l’autorità presieduta da Giacomo Lasorella non ha ancora potuto attribuire a Fibercop lo status di operatore wholesale only (che garantisce una serie non indifferente di alleggerimenti regolatori secondo il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche).

La consultazione Agcom si inserisce nel procedimento di analisi dei mercati avviato dall’Autorità con la delibera n. 315/24/CONS, a seguito della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM e ne costituisce parte integrante.

L’Autorità è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 91 del Codice, se FiberCop S.p.A. possiede le caratteristiche per essere qualificata come impresa wholesale only al fine di definire il conseguente regime regolamentare.

“Considerato che tale verifica costituisce un prerequisito della proposta regolamentare, e che viene svolta per la prima volta con riferimento al mercato italiano, l’Autorità ha ritenuto opportuno acquisire preliminarmente il posizionamento degli operatori interessati su tale tematica per poi, successivamente, sottoporre a consultazione pubblica l’intera proposta di provvedimento di analisi di mercato”, si legge nella nota dell’Autorità.

In altre parole, prima di procedere con la nuova analisi di mercato, l’Agcom vuole capire cosa ne pensano gli operatori con una consultazione preventiva, per poi mettere a consultazione pubblica l’intera proposta di analisi di mercato.  

La consultazione pubblica con gli operatori avrà una durata di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

L’Autorità acquisirà contestualmente il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e avvierà, ad esito della consultazione, l’interlocuzione con la Commissione europea.

Master Service Agreement già sotto indagine Antitrust

Il Master Service Agreement che regola i rapporti fra Tim e Fibercop è peraltro già sotto indagine dell’Antitrust, che ha avviato il procedimento a fine 2024 e che si chiuderà soltanto alla fine del 2026. Il Master Service Agreement è un contratto che stabilisce le condizioni per la fornitura di servizi. In particolare, definisce i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, i costi e le tempistiche. 

Ma cosa prevede il Master Service Agreement? Il contratto fra le parti prevede l’impegno di FiberCop a fornire in esclusiva a TIM i servizi di accesso all’ingrosso, passivi e attivi, per 15 anni, rinnovabili in automatico per altri 15 anni.

Fibercop operatore wholesale, Giomi (Agcom): ‘Decisione affrettata e documentazione carente: troppi dubbi sull’indipendenza da Tim’

 Nel corso dell’iter sull’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, la Commissaria Agcom Elisa Giomi ha espresso voto contrario alla proposta di attribuire in via anticipata a FiberCop lo status di operatore wholesale only.

“Una scelta, quella dell’Autorità, che solleva perplessità sia nel merito che nel metodo. Procedere a una valutazione così delicata senza un’istruttoria completa e dettagliata, ma suddividendo il processo in fasi separate, appare metodologicamente incoerente e forse non rispettoso del Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche” – dichiara in una nota la Commissaria al termine della riunione – “L’analisi di mercato, specie in ambiti strategici come quello dell’accesso alla rete, richiede uno sguardo d’insieme: serve valutare non solo la struttura dell’offerta e lo status di dominanza delle imprese, ma anche i comportamenti di consumo degli utenti”.

“Nel caso specifico, è stato svolto un lavoro notarile per escludere la presenza di clausole di esclusiva, ma resta ancora da chiarire il reale grado di indipendenza tra TIM e FiberCop, tanto sotto il profilo operativo quanto sotto quello economico” prosegue Giomi. I vincoli contrattuali e la durata degli accordi, indicati nel Master Service Agreement tra TIM e FiberCop e già sotto esame da parte dell’AGCM, sollevano criticità concorrenziali e più di un dubbio sull’autonomia effettiva delle due realtà. In altre parole, i rischi di un’interdipendenza strutturale, potenzialmente in grado di alterare la concorrenza, sono tutt’altro che fugati”.

Giomi: ‘Come si fa a deliberare senza documenti chiave come il Master Service Agreement’

Entrando poi nel metodo che ha condotto alla decisione: “Resta del tutto incomprensibile come decisioni tanto incisive possano essere adottate senza aver nemmeno preso visione integrale di documenti chiave come lo stesso Master Service Agreement tra TIM e FiberCop. Nonostante le procedure interne prevedano di corredare gli schemi di delibera con tutta la documentazione necessaria ad una compiuta valutazione del Consiglio, l’MSA è stato escluso dal fascicolo e quando ne ho chiesto ragione mi è stato detto che trattasi di documentazione “super riservata” che l’Autorità non può pubblicare – eludendo palesemente il senso della mia richiesta – e che sarei dovuta andare io a consultarlo presso i nostri Uffici. La mia proposta di allegare al fascicolo il Master Service Agreement tra TIM e FiberCop per consentirne la visione all’intero Consiglio, è stata bocciata”. 

 E conclude: “Alla luce di queste criticità, ho ritenuto necessario esprimere un voto contrario. Mi auguro che in futuro l’Autorità ripristini una linea di rigore e coerenza, basando ogni valutazione su un’analisi completa e approfondita, capace di garantire la certezza del quadro regolatorio e la tutela effettiva della concorrenza in un mercato che deve restare aperto e non discriminatorio”. 

I profili potenzialmente restrittivi dell’MSA secondo l’AGCM: 30 anni tempistica eccessiva e sconti a volume

L’AGCM, avviando il suo provvedimento alla fine del 2024, ha individuato alcuni punti potenzialmente restrittivi della concorrenza insiti nel MSA:

“…30. Tuttavia, l’MSA presenta alcune clausole e previsioni che potrebbero risultare esorbitanti rispetto alle suindicate esigenze di continuità aziendale e, soprattutto, potrebbero condurre ad ingiustificati effetti restrittivi della concorrenza, anche alla luce dell’importante posizione concorrenziale che le Parti ricoprono ciascuna nel rispettivo mercato di competenza.

31. Quale primo fattore di preoccupazione, emerge immediatamente come la durata dell’esclusiva di fornitura a favore di FiberCop sia molto lunga, giungendo de facto fino a trent’anni, un tempo quindi eccessivo rispetto all’esigenza di assicurare la continuità delle forniture di servizi di accesso all’ingrosso.

32. La durata (effettiva) di trent’anni dell’esclusiva di fornitura rischia di rendere vincolato a vantaggio di FiberCop (e a detrimento delle possibilità di crescita competitiva dei concorrenti di FiberCop) circa il 40% della domanda di servizi di telefonia fissa totale. È necessario valutare se la durata dell’esclusiva idonea a non pregiudicare la concorrenza contempli un intervallo temporale inferiore a trent’anni; e questo anche in considerazione del fatto che il contratto MSA insista tra il primo operatore dei servizi di telefonia al dettaglio (TIM è il primo operatore anche nell’offerta di servizi per le clientele affari e PA, oltreché per la clientela residenziale) e il leader di mercato dell’offerta di servizi di accesso all’ingrosso (FiberCop).

33. Un secondo fattore di criticità potrebbe derivare dalla previsione di sconti a volume. Se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dall’altro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dall’MSA per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo da TIM. Rileva inoltre che, al fine di ottenere gli sconti, l’operatore dovrà scegliere un servizio di accesso attivo, il VULA FTTH, peraltro proprio nel momento in cui l’offerta di servizi passivi (Gpon e semi-Gpon) di FiberCop non è più soggetta al controllo dei prezzi con orientamento ai costi bensì soltanto a criteri di equità e ragionevolezza”.

“…40. Pertanto, in conclusione, si ritiene che la lunga durata contrattuale del MSA e l’esclusiva di fornitura estesa anche [omissis] che realizzerà FiberCop, unitamente al meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia di FiberCop e TIM nei rispettivi mercati, con rischi di foreclosure rispetto agli altri operatori all’ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi di TIM, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti di TIM nel mercato dei servizi al dettaglio. 9 [Cfr. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024.]

41. TIM avrebbe accesso, per tutta la durata del MSA, a livelli di prezzo dei servizi di accesso più bassi di quelli a cui potrebbero mirare gli operatori più dinamici sotto il profilo concorrenziale, ossia i nuovi entranti e gli operatori di minori dimensioni che volessero perseguire una strategia di crescita nel mercato al dettaglio ma che non hanno la provvista di clientela atta ad accedere allo stesso livello di scontistica”…”.

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