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Pa digitale. Dalla FatturaPA alla Fattura europea, un’opportunità nell’obbligo

di Andrea Caccia, ingegnere - esperto di fatturazione elettronica ANORC, delegato ai tavoli di lavoro internazionali in materia per SBS (Small Business Standards) e coordinatore del Tavolo di Lavoro su Fatturazione Elettronica |

Il punto di forza dell’approccio europeo alla fattura elettronica è di non aver definito l’ennesimo formato proprietario, che avrebbe solo creato ulteriori ostacoli all’interoperabilità, ma di aver compiuto tre passaggi essenziali: vediamo quali.

Il 18 Aprile 2019 è entrato in vigore per le autorità governative centrali[1] lo standard EN 16931, voluto dal legislatore europeo con la direttiva 2014/55/UE per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Esso prevede il contenuto essenziale che una fattura elettronica deve avere (c.d. “core invoice”) affinché possa essere progressivamente accettata dalle pubbliche amministrazioni di tutti gli Stati membri dell’UE.

A partire dal 18 Aprile 2020 lo standard sarà esteso anche alle cc.dd. amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.[2]

In Italia il recepimento della direttiva è avvenuto mediante il d.lgs. 148/2018 e lo SDI si è adeguato in modo da poter ricevere ed elaborare il nuovo standard, in ossequio al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato lo stesso 18 aprile 2019.

In estrema sintesi il punto di forza dell’approccio europeo alla fattura elettronica è di non aver definito l’ennesimo formato proprietario, che avrebbe solo creato ulteriori ostacoli all’interoperabilità, ma di aver compiuto tre passaggi essenziali:

  • la definizione di un modello univoco con il contenuto minimo essenziale della fattura, una sorta di minimo comun denominatore semantico europeo, che garantisse la base per la compliance legale in tutta l’Unione e le informazioni base normalmente utilizzate;
  • la selezione di un numero limitato di sintassi (formati), l’Universal Business Language (UBL) e il Cross Industry Invoice (CII) che sono standard internazionali già utilizzati;
  • la definizione delle “istruzioni per l’uso” (mappatura) dei formati standard con il modello europeo.

In questo modo qualunque PA in Europa sarà in grado di ricevere, gestire ed elaborare fatture elettroniche sia domestiche che provenienti da un altro paese UE.

Non solo, ciò consente senza difficoltà di estendere l’e-fattura anche al B2B e al B2C, fornendo uno strumento duttile ed in grado di rispondere alle esigenze del settore privato. Per questo sono state definite le mappature della “core invoice” anche per EDIFACT, standard ancora molto utilizzato in ambito privato, oltre che di UBL e CII.

Fatturazione elettronica, dunque, come sinonimo di opportunità e non di mero adempimento, strumento che funga da volano per una completa digitalizzazione delle imprese ed una semplificazione dei processi. Affinché ciò possa realizzarsi, tuttavia, è necessario pensare ad un sistema premiale, tale da favorire chi adotta la fatturazione elettronica pur non essendo obbligato, come coloro che si trovano in regime forfettario.

A riprova delle enormi potenzialità dello standard europeo, Stati Uniti, Australia e Singapore lo hanno già valutato e preso a riferimento.

L’evoluzione dello scenario normativo, europeo e nazionale, in materia di Fatturazione elettronica è stato al centro dei lavori condotti dal Tavolo di Lavoro ANORC 2018/19, i cui esiti saranno presentati in occasione del DIG.Eat 2019.

L’evento annuale di ANORC si svolgerà il prossimo 30 maggio a Roma, presso il Teatro Eliseo. L’invito è di partecipare all’evento, gratuito come ogni anno, previa registrazione obbligatoria al seguente link.


[1]    Tutte quelle di cui all’all. III, d.lgs. 50/2016 ed in particolare:

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Ministero degli Affari Esteri;
  • Ministero dell’Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco);
  • Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace);
  • Ministero della Difesa Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Ministero dello Sviluppo Economico;
  • Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  • Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche);
  • Ministero della Salute Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche);

Altri enti pubblici nazionali:

  • CONSIP S.p.A. (solo quando agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali).
  • Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

[2]Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali (art. 3, c.1, lett. c, d.lgs. 50/2016).