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Fascicolo Sanitario Elettronico al via, ma l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti è lontana

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Pubblicato in Gazzetta il Dpcm con il regolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, ma ci vorrà tempo perché il sistema vada a regime

Fascicolo sanitario elettronico, le regole ci sono per legge con tanto di decreto della Presidenza del Consiglio, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma ci vorranno anni prima che il sistema possa davvero andare a regime.

Perché?

Al di là delle polemiche per i tagli in Legge di Stabilità ai finanziamenti di Asl e ospedali, non esiste ancora un’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), che ad oggi è alimentata in ordine sparso dalle diverse anagrafi sanitarie regionali sulla base dei dati dell’anagrafe tributaria, che peraltro non ha certo gli stessi compiti del sistema sanitario.

L’obiettivo finale del Fascicolo Sanitario Elettronico è appunto alimentare l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), come si legge nel decreto del Presidente del Consiglio n.178 del 29 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta.

“Il Fascicolo Sanitario Elettronico garantirà l’allineamento dei dati identificativi degli assistiti con i dati contenuti nell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e nelle more dall’istituzione dell’ANA nelle anagrafi sanitarie regionali, allineate con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all’articolo 62 del CAD”, si legge nel decreto.

Insomma, in attesa della nascita dell’ANA (Anagrafe Nazionale degli Assistiti) è prevista l’istituzione di 21 diverse anagrafiche digitali che siano in linea con l’Anagrafe nazionale della Popolazione residente (ANPR), la cui sperimentazione è tra l’altro appena partita e che dovrebbe essere pronta – se tutte le 8 mila anagrafiche comunali si metteranno in regola – non prima della fine del 2016.

Quelle sul Fascicolo Sanitario Elettronico sono regole attese da tempo dalle regioni, che nel frattempo si stanno muovendo in ordine sparso nel processo di informatizzazione siglato con il Patto della salute digitale un anno fa.

Regioni che già l’anno scorso hanno presentato i loro piani di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, voluto dai Ministeri della Salute, dall’Economia e dalla Funzione Pubblica da un lato per tracciare la storia sanitaria dei pazienti e dall’altro per monitorare la spesa del Sistema sanitario nazionale.

In estrema sintesi, il Fascicolo Sanitario Elettronico si concentra in primo luogo sulla creazione di un “patient summary”, un taccuino personale dell’assistito che contenga al suo interno la sua storia clinica corredata con le cure prescritte.

Di fatto, il compito di riempire il fascicolo digitale degli assistiti è affidato, con privilegi diversi di accesso, al personale delle Asl e a tutti i medici convenzionati del Sistema sanitario nazionale. Dai medici di base fino agli specialisti per un compito che non sembra troppo popolare nella categoria.

Il Ministero della Salute si riserva di trattare i dati raccolti dal l Fascicolo Sanitario Nazionale dei pazienti nel quadro dell’attività di valutazione e monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

I dati utilizzati a questo scopo devono garantire la privacy dei pazienti, che peraltro devono esprimere il loro consento all’uso dei loro dati per finalità di ricerca.

Secondo i dati del rapporto Meridiana Sanità 2015, la Lombardia è la Regione con la più alta penetrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (14,3%). Percentuali elevate superiori al 10% si registrano anche in Trentino Alto Adige (12,3%) e Umbria (10,9%). Inferiori al 3% sono invece i valori registrati in Puglia, Molise e Calabria.

Un altro obiettivo del Fascicolo Sanitario Elettronico è l’interoperabilità dei dati di tutte le regioni. E nemmeno questo sembra un obiettivo semplice da raggiungere, vista l’ampia varietà di sistemi tecnologici utilizzati dal Sistema sanitario nazionale.

Il nucleo minimo uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province è fatto dai seguenti dati e documenti:

  1. a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito;
  2. b) referti;
  3. c) verbali pronto soccorso;
  4. d) lettere di dimissione;
  5. e) profilo sanitario sintetico;
  6. f) dossier farmaceutico;
  7. g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti