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Energia, da 2017 ai clienti indennizzo da 6 a 60 € per ritardi bollette luce e gas

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La novità è stata annunciata dall’Autorità. Inoltre i conteggi dei consumi saranno più precisi: meno stime e più fatture sui consumi effettivi

Il nuovo anno offrirà più garanzie per i consumatori del settore energetico. Due sono le novità principali annunciate dall’Autorità competente in merito alle bollette di luce e gas.

Bolletta ricevuta dopo 45 giorni? Indennizzo ai clienti

In Italia molti consumatori per problemi economici, purtroppo, non riescono a pagare le bollette, ma tanti altri vivono il seguente paradosso: possono e vogliono pagarle, ma le fatture non vengono recapitate oppure arrivano a casa dopo la loro scadenza di pagamento. Finalmente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto un indennizzo da 6 a 60 euro per i ritardi nell’emissione delle bollette di luce e gas.

Infatti la fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato. Se questo termine viene superato, il venditore dovrà automaticamente riconoscere al cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo.

Fatture con più consumi reali che stimati

Quante volte avete letto l’importo della bolletta dell’elettricità e del gas basata, principalmente, non su autoletture o consumi effettivi, ma su una rilevazione stimata. Dovete sapere che non si tratta di quanto effettivamente è stato consumato, ma appunto di una stima. Spesso anche le chiusure dei contratti si rifanno ai consumi stimati. Ecco la seconda novità dell’Authority cerca di porre fine, gradualmente, al fenomeno dei consumi stimati. “Con il nuovo anno le fatture saranno più precise, con più puntuali e con meno stime”, ha dichiarato Valeria Termini, componente del collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Dunque il venditore dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, e solo dopo anche le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime e facendo, finalmente, pagare ai consumatori effettivamente quanto consumato.

Fatture con meno costi stimati, in che modo?

L’aiuto verrà, principalmente, dal contatore “intelligente”, dall’open meter 2.0, che fornirà dei dati con informazioni aggiornate su base giornaliera, invece che bimestrali, come avviene ora.

Più autoletture più consumi reali

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, inoltre, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente – che non ha un contatore abilitato alla tele-gestione o non è letto con dettaglio giornaliero – potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro quattro giorni lavorativi.
Per i contatori elettrici non tele-gestiti diventa obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (ora è una all’anno).

Quando si potrà fatturare il conguaglio?

Il venditore potrà procedere al ricalcolo (il cosiddetto conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture.

Per chi valgono le nuove misure

Le misure sono valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela SIMILE e per il mercato libero (in quest’ultimo caso è stato ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista).