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Droni: meno vincoli per i piloti, ok al volo in città

di Giovanni Battista Gallus, Avvocato, ISO 27001 Lead Auditor, Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, Fellow del Nexa Center e del Hermes Center |

Ecco tutti gli aspetti salienti della seconda edizione del Regolamento ENAC sui droni

Nei giorni scorsi, è stata pubblicata online la seconda edizione del Regolamento ENAC sui droni. Ecco in sintesi le novità salienti.

Minidroni 

La novità di maggiore impatto del nuovo regolamento è senza dubbio l’introduzione di una disciplina dedicata per gli APR di massa uguale o inferiore ai 2 kg: i droni “inoffensivi” sotto i 2 kg possono svolgere operazioni di volo anche in agglomerati urbani, considerate sempre operazioni non critiche, previa dichiarazione dell’operatore e previa verifica della “inoffensività”.

Permane però il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti e aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. Per condurre questi droni è sufficiente la presenza di un pilota dotato di attestato, che assume anche le funzioni (e le responsabilità) dell’operatore, senza necessariamente i requisiti organizzativi.

Microdroni

Ancora maggior libertà è concessa ai “microdroni”, di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg, e con una velocità massima minore o uguale a 60 chilometri all’ora: salvo il divieto di sorvolo di assembramenti, le operazioni sono considerate non critiche in tutti gli scenari, e non è neanche richiesto l’attestato di pilota (pur sempre nel rispetto delle regole della navigazione). Anche in questi casi occorre sempre far precedere le operazioni dalla dichiarazione all’ENAC.

Piloti e centri di addestramento APR

La seconda edizione contiene significative novità anche per i piloti. Si distingue infatti tra “attestato di pilota” e “licenza di pilota”: il primo per condurre gli APR di massa inferiore a 25 kg, per il cui rilascio occorre una certificazione medica, la frequenza di un corso di formazione, un programma di addestramento e un esame pratico presso un centro di Addestramento APR approvato dall’ENAC; il secondo necessario per le operazioni BLOS, o per gli APR di massa uguale o superiore a 25 kg, rilasciato secondo le procedure in uso per le altre licenze per il personale di volo.

Viene inoltre inserito l’art. 23, interamente dedicato alla disciplina dei centri di addestramento APR.

Altre novità

Tra le principali modifiche vi è l’introduzione dell’attività di ricerca e sviluppo soggetta ad autorizzazione ENAC, definita come “attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi”.

Dal 1° luglio 2016 i SAPR dovranno essere equipaggiati, in aggiunta alla targhetta, di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR e il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi, secondo le caratteristiche che saranno determinate dall’ENAC.

Vengono significativamente ampliate le operazioni specializzate non critiche: il divieto di sorvolo, oltre alle aree congestionate, resta solo per le “infrastrutture sensibili” (non più “infrastrutture” in generale).

Ampliate anche le condizioni di VLOS (visual line of sight), che consentono ora il volo fino a una distanza massima di 500 metri e fino a un altezza massima di 150 (oltre alla possibilità per l’ENAC di autorizzare, a determinate condizioni, distanze e altezze superiori).

Permane, ma in un’area ridotta (5 km), il divieto di effettuare operazioni all’interno delle ATZ (aerodrome traffic zone) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio. Pur con una serie di limiti stringenti, è ora consentito volare all’interno delle CTR (Control zone – spazio aereo controllato in corrispondenza degli aerodromi).

Sarà poi possibile, previa approvazione dell’ENAC, effettuare anche operazioni BLOS (beyond line of sight), all’interno di spazi aerei segregati: si potrà quindi anche operare, con i dovuti limiti e autorizzazioni, anche senza il contatto visivo diretto con il drone.

Sanzioni

È finalmente presente il richiamo espresso ad una norma sanzionatoria del Codice della navigazione: l’art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) per le ipotesi di effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero per l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni. 

Le norme transitorie

Le qualificazioni già rilasciate saranno valide fino al primo ottobre 2016, e potranno anche essere convertite, a partire dal primo aprile 2016. Allo stesso modo, anche le autorizzazioni dei centri di addestramento APR già conseguite saranno valide fino al 1° aprile 2016.

Infine, per quanto riguarda le autorizzazioni e dichiarazioni per l’impiego di SAPR, è espressamente previsto che esse decadranno il primo luglio 2016. Le autorizzazioni (ma non le dichiarazioni) devono essere convertite entro la stessa data, mentre le dichiarazioni devono essere “confermate” mediante inserimento nel database ENAC.

Privacy

Si ricorda, da ultimo, che resta ferma la disciplina in tema di protezione dei dati personali, aspetto di particolare interesse per le attività svolte con gli APR: per evitare di incorrere in pesanti sanzioni o in richieste di risarcimento dei danni per trattamento illecito di dati personali si rimanda alle norme del Codice della Privacy e si consiglia l’analisi della recente Opinion 1/15 “on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones” dell’Art. 29 Working Party .

(Ha collaborato all’articolo il Dr. Paolo Zampella)