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DL Energia, data center come utenze strategiche nazionali. L’ok di Terna sulla capacità di rete

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La nuova bozza presto al varo del Consiglio dei Ministri

Il Decreto Legge Energia cambia volto e si trasforma nel provvedimento che oltre a risolvere l’annoso problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, regolamenterà il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi data center.

Il provvedimento racchiude in un’unica stesura sia le misure per la rete, sia quelle per calmierare la volatilità dei prezzi.

La bozza che circola in questi giorni, presto al varo del Cdm, e che Key4Biz ha avuto l’occasione di visionare, mira infatti, a snellire le procedure di richiesta di connessione alla rete, ormai giunte a un ingorgo burocratico, a promuovere centri di elaborazione dati nel sistema elettrico nazionale, e al contempo, a favorire concorrenza dei mercati mitigando il prezzo del gas.

Viene inoltre regolamentato l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CCUS), stabilendo criteri tariffari e di accesso trasparenti. Una sezione significativa è poi dedicata all’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (terrestri e off-shore), definendo le tipologie di aree considerate idonee e stabilendo gli obiettivi regionali di potenza aggiuntiva. 

Le normativa per i data center

Nello specifico, all’Articolo 3, la normativa introduce procedure di autorizzazione uniche e tempi ridotti per l’integrazione dei centri di elaborazione dati (datacenter) nel sistema elettrico nazionale.

Entrando nel merito, il decreto stabilisce un Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center.

Quest’ultimo è previsto per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati e copre anche le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione.

L’autorità competente al rilascio

Secondo la bozza di provvedimento, l’autorizzazione unica dovrà essere emessa dall’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al momento lo stesso MASE o la Regione.

In ogni caso, viene specificato, “tale organismo non potrà essere scelto tra gli enti di livello sub provinciale, al fine di garantire il principio di adeguatezza”. 

Per esempio, i progetti di centri dati che necessitano di connessioni di utenza con tensione superiore a 220 kw e che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già ottenuto i titoli abilitativi (inclusi i provvedimenti ambientali), l’autorità competente per l’autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata. Se le opere ricadono nel territorio di più regioni, l’autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere.

Per ottenere l’autorizzazione unica, gli interessati dovranno quindi allegare tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore esistenti, per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, pareri e nulla osta, compresi quelli per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’autorizzazione paesaggistica o culturale.

Procedure più snelle

Considerando i numerosi passaggi dell’iter autorizzativo, viene dunque da chiedersi in che modo le procedure siano state effettivamente semplificate. A tal riguardo va sottolineato che la riforma va ad incidere principalmente sulle tempistiche, che varieranno anche in base al rilievo strategico dei diversi progetti di data center.

Il procedimento unico ha una durata massima non superiore a dieci mesi, a decorrere dalla verifica della completezza della documentazione. Un termine non prorogabile, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali che potrebbero allungare i tempi per un massimo di altri tre mesi. Inoltre, i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati.

L’autorizzazione unica viene rilasciata all’esito di un’apposita Conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti (come quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità).

Data center di interesse strategico nazionale

Tuttavia, qualora il progetto di data center sia dichiarato di interesse strategico nazionale, l’autorizzazione unica viene rilasciata secondo le procedure previste dall’articolo 13 del “Decreto Asset” del 2023. Quest’ultimo stabilisce la nomina di un commissario straordinario di governo per coordinare l’attuazione del progetto e il rilascio di un’autorizzazione unica che concentri tutti gli atti amministrativi necessari. Il commissario gode di poteri derogatori per velocizzare le procedure, pur rispettando la normativa antimafia e i principi dell’Unione Europea.

La gestione elettrica delle grandi utenze strategiche

L’Articolo 1 del provvedimento, pur concentrandosi in primo luogo sull’integrazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) e dei sistemi di accumulo, introduce un quadro di gestione della rete elettrica che avrà effetti indiretti anche sulla connessione dei data center, sempre più considerati grandi utenze strategiche per il sistema energetico.

Il ruolo di Terna

In particolare, il testo rafforza il principio di trasparenza sulla capacità di rete: Terna, la società di trasmissione nazionale, sarà infatti tenuta a pubblicare, con aggiornamento trimestrale, la capacità massima aggiuntiva di impianti rinnovabili e sistemi di accumulo che possono essere integrati in ogni area della rete elettrica nazionale. Un’informazione preziosa anche per i soggetti che intendono investire in nuove infrastrutture ad alto consumo, come appunto i data center.
C’è poi il capitolo dedicato alla flessibilità delle connessioni. Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale potrà autorizzare soluzioni di connessione anche oltre la capacità massima accoglibile in un determinato punto della rete. Una misura pensata per facilitare l’ingresso di nuovi impianti rinnovabili, ma che, nel quadro complessivo di modernizzazione della rete, potrà contribuire anche a superare la “saturazione virtuale” delle infrastrutture elettriche e ad agevolare l’integrazione di grandi utenze, tra cui i centri dati in rapida espansione.

Le regole sul prezzo del gas

Le misure specifiche stabilite per promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas naturale italiano e per mitigarne la volatilità dei prezzi sono invece contenute nell’Articolo 2 del Decreto-legge.

L’intervento si concentra sull’introduzione di un servizio di liquidità gestito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di favorire la piena integrazione del mercato italiano con quello interno europeo e di compensare gli effetti sui prezzi derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l’importazione del gas dall’Europa del Nord.

Tra gli altri meccanismi principali, va poi annoverata la sottoscrizione di contratti tra l’impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati attraverso procedure competitive definite dall’ARERA stessa. Gli operatori selezionati hanno il diritto di ricevere, dall’impresa maggiore di trasporto, un premio stabilito all’esito delle procedure competitive.

Obblighi di vendita

I gestori selezionati saranno tenuti a vendere sul mercato, anche attraverso aste, quantitativi giornalieri predefiniti. Si tratta sostanzialmente di una misura pensata per aumentare la liquidità e la trasparenza nei mercati all’ingrosso.

Il prezzo di offerta, inoltre, non sarà libero ma vincolato a un doppio riferimento:

  1. Le quotazioni registrate al Title Transfer Facility (TTF), il principale hub europeo per il commercio del gas, riferite a periodi vicini a quelli dell’offerta sul mercato italiano.
  2. Un corrispettivo aggiuntivo (fee), stabilito da ciascun operatore entro un limite massimo definito da ARERA, pensato per coprire i rischi legati alla volatilità dei prezzi.

Infine, in caso di ricavi superiori al prezzo di offerta stabilito (TTF + fee), gli operatori dovranno riconoscere l’eccedenza all’impresa maggiore di trasporto, evitando così extra-profitti non giustificati e mantenendo un equilibrio tra mercato e regolazione.

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