La sentenza

Diritto d’autore. Corte di Giustizia UE, illegale la vendita di lettori multimediali per lo streaming pirata

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Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV: “La sentenza della Corte sottolinea un punto fermo e importante che ci auguriamo possa costituire un valido deterrente all'impiego di tali lettori, spesso utilizzati non solo per la visione di film pirata ma anche per la ricezione dei canali delle più importanti pay-tv illecitamente ritrasmessi”

La vendita di un lettore multimediale che consente di guardare in streaming contenuti audiovisivi pirata costituisce una violazione del Diritto d’Autore. È quanto si legge in una nuova sentenza emessa ieri della Corte di Giustizia dell’Unione europea, “causa C-527/15, Stiching Brein”.

La riproduzione temporanea su tale lettore di un’opera tutelata da diritto d’autore mediante diffusione dati in flusso continuo («streaming») non è esentata dal diritto di riproduzione”, è quando si legge nel testo ufficiale della sentenza.

La Corte ha dichiarato inoltre “che gli atti di riproduzione temporanea, sul lettore multimediale in discussione, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non sono esentati dal diritto di riproduzione”.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 aprile 2017 nel procedimento C-527/15 sancisce che la vendita di un lettore multimediale atto a consentire la visione in streaming di contenuti audiovisivi illecitamente disponibili sul web può costituire una violazione del Diritto d’Autore. Questo principio – ha sottolineato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV – si pone in linea con la giurisprudenza della Corte consolidatasi in questi anni in materia di linking, prevedendo inoltre che la vendita di un lettore multimediale, come quello contemplato nel caso in questione, costituisce un’espressione del diritto di “comunicazione al pubblico” che i titolari dei diritti posseggono in via esclusiva”.

“In tempi recenti – ha ricordato il Segretario Generale della FAPAV – la presenza sul mercato di dispositivi tecnologici atti alla facilitazione della visione di contenuti pirata è molto aumentata. Si tratta di un mercato in espansione e da non sottovalutare. In tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia sottolinea un punto fermo e importante che ci auguriamo possa costituire un valido deterrente all’impiego di tali lettori, spesso utilizzati non solo per la visione di film pirata ma anche per la ricezione dei canali delle più importanti pay-tv illecitamente ritrasmessi”.

Una posizione, quella della FAPAV, che ricalca quella della Corte di Giustizia: “Il diritto degli autori di consentire la comunicazione al pubblico delle loro opere, tutelato dall’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, può essere perturbato dai collegamenti o link che conducono da un sito web a un altro, se non si raggiunge il necessario equilibrio tra il rispetto della proprietà intellettuale e il libero sviluppo della società dell’informazione. In tale contesto, i collegamenti ipertestuali rappresentano uno degli elementi essenziali di Internet, indispensabili per la navigazione attraverso le pagine o i siti web, ma possono anche facilitare la violazione dei diritti d’autore”.

La storia della sentenza

Il sig. Wullems vende su Internet diversi modelli di un lettore multimediale detto «filmspeler». Si tratta di un dispositivo che funge da intermediario fra una fonte di immagini e/o di segnali audio e uno schermo televisivo. Su tale lettore, il sig. Wullems ha installato un software open source che consente di aprire dei file in un’interfaccia facile da utilizzare tramite strutture a menù.Inoltre, vi ha integrato estensioni (add-ons) disponibili su Internet, le quali hanno la funzione di attingere ai contenuti desiderati sui siti di streaming e di riprodurli, con un semplice clic, sul lettore multimediale connesso a uno schermo televisivo.Alcuni dei siti in parola danno accesso a contenuti digitali con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, mentre altri vi danno accesso senza l’autorizzazione di questi ultimi. Secondo la pubblicità, il lettore multimediale consentirebbe, in particolare, di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo del secondo tipo.

La causa

La Stichting Brein, una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, chiede al Rechtbank Midden-Nederland (Tribunale di Midden-Nederland, Paesi Bassi) di ordinare al sig. Wullems la cessazione della vendita del lettore multimediale o dell’offerta di collegamenti ipertestuali che danno illegittimamente agli utenti l’accesso a opere protette.

In violazione della normativa dei Paesi Bassi sul diritto d’autore che recepisce la direttiva 2001/291, il Rechtbank Midden-Nederland ha deciso di rivolgersi alla Corte a tale proposito.