L'accusa

Digital Crime. Social, pericoloso ritenere un semplice like diffamatorio?

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Se passasse la tesi di una compartecipazione al delitto di diffamazione per un semplice like su Facebook si andrebbe a toccare pesantemente la sfera della libera manifestazione del pensiero.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

La notizia che sette persone saranno processate presso il Tribunale di Brindisi con l’accusa di diffamazione, per aver apposto un like a un post denigratorio del Sindaco e di alcuni dipendenti comunali, offre nuovi spunti di riflessione in ordine alla diffamazione commessa in rete, tema, per altri versi,  già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza.

In relazione alla competenza è stato precisato come il delitto di diffamazione via Internet è un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa (Cass., Sez. V, sent.234528/2006). Quando non sia possibile, tuttavia, individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento,  in quanto prioritario rispetto a quello di cui all’art.9 c.p.p. comma 2 (che attribuisce la competenza al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server (Cass., Sez.V ,sent. n.31677/2015; Cass., Sez. I, sent. n.8513/2009).

In merito al delicato problema dell’accertamento,  si è affermato che rispetto alla diffamazione commessa in rete lo stesso può avvenire anche in mera via logica, partendo da una semplice “stampata”, senza il ricorso a tecniche di indagini informatiche (Cass.,Sez.V, sent.34406/2015).

Interessante, ma isolata, la decisione secondo cui la diffamazione via Internet non può essere presunta, in quanto a differenza della televisione e della radio, il messaggio inserito non è detto che venga letto. Pertanto in assenza di prova di percezione da parte di terzi si risponderebbe di tentata diffamazione ( Tribunale di Teramo, sent. 30 gennaio 2002 n.112).

Quanto ai social, se da un lato si ritiene che la diffamazione su una bacheca integri il delitto di diffamazione aggravata per l’uso del “mezzo di pubblicità”(Cass., Sez. I, sent.24431/015), dall’altro si è esclusa la sua sussistenza in capo all’amministratore di un gruppo Facebook per i commenti di terzi da lui non approvati espressamente. Viceversa lo stesso viene ritenuto punibile qualora abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie segnalate (Tribunale di Vallo della Lucania, Gip, sentenza 24 febbraio 2016, n.22).

Tendenzialmente unanime, tranne casi isolati (Trib. Varese, GUP, 22 febbraio 2013; Trib. Aosta, 26 maggio 2006) l’idea che il gestore del blog non possa essere considerato responsabile della diffamazione per scritti altrui, non essendo equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non avendo obblighi giuridici di impedire l’evento (Cass.Sez.V, sent.n.44126/11; Cass.Sez.V, sent .n.35511/10).

In relazione al like apposto su un contenuto denigratorio, invece,  non vi sono ad oggi precedenti e ciò rende il processo presso il Tribunale di Brindisi un caso pilota su cui confrontarsi.

Da un lato, vi è chi rileva la possibilità di sostenere la sussistenza del concorso nel delitto di diffamazione, ritenendo che attraverso il like si manifesta un’ adesione piena al contenuto e, dal punto di vista tecnico, si contribuisce a determinare una sua maggiore visibilità. Dall’altro, c’è chi osserva come il like venga nella realtà digitale apposto sovente in modo disinvolto, automatico, senza essere preceduto da un’effettiva riflessione e, quindi, non sintomatico di una piena adesione al contenuto.

Posto che sempre più spesso nei social si registrano commenti e comportamenti troppo disinvolti, il che richiederebbe un maggior senso di responsabilità da parte di tutti,  ed essendo pacifico che sul piano astratto anche un like potrebbe condurre ad una configurabilità di un concorso nel delitto di diffamazione, rimane assai difficile, sul piano eminentemente probatorio, dimostrare esclusivamente attraverso lo stesso il dolo richiesto dall’art.595 c.p. , essendo più agevole dimostrare l’automaticità con la quale in altre occasioni si è messo il like  o comunque la non riconducibilità dello stesso al messaggio denigratorio, pensiamo alle ipotesi frequenti in cui il like si mette ai contenuti di un amico in quanto tale ed a prescindere da ciò che scrive.

D’altra parte, se passasse la tesi di una compartecipazione al delitto di diffamazione per un semplice like si andrebbe a toccare pesantemente la sfera della libera manifestazione del pensiero nella sua forma minima, ovvero non su quello che si esprime, ma addirittura sulla possibilità o meno di non essere in disaccordo con altri, al di là del modo in cui questi esprimono i loro giudizi.