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Ddl Concorrenza, Soro (Garante Privacy): ‘Sconcerto e preoccupazione per la norma sul telemarketing’

Antonello Soro

Sconcerto e preoccupazione, questi i sentimenti del presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali Antonello Soro per la norma sul telemarketing contenuta nel Ddl Concorrenza, che ha appena incassato la fiducia al Senato.

“Suscita sconcerto e preoccupazione la norma, contenuta nel testo del Ddl concorrenza, relativa al telemarketing. Essa elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, “liberalizzando” il fenomeno del telemarketing selvaggio e prevedendo come unica forma di tutela dell’utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima – si legge nella nota odierna del Garante – Si tratta di una soluzione diametralmente opposta a quella – fondata sul previo consenso all’interessato – ampiamente discussa nella Commissione di merito dello stesso Senato, indicata dal Garante e, in  apparenza, largamente condivisa.

La norma peraltro risulta incoerente con la linea di maggiore tutela seguita dalla stessa Commissione nell’ambito dell’esame del Ddl  sul Registro delle opposizioni.

Prendo atto del fatto che ancora una volta il legislatore intervenga sul Codice della privacy nel segno dell’estemporaneità, rendendo ancora più difficile l’attività di contrasto delle incontenibili violazioni in questo settore”.

Nel mirino del presidente Soro la conferma del “diritto di prima chiamata” non richiesta per gli addetti dei call center, presente all’articolo 18 del Ddl Concorrenza (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche) in cui si propone di modificare all’articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 l’inserimento dei seguenti :

« 4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4- bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

« 4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:

  1. a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
  2. b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4- bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

La replica del Mise

Con riferimento alle preoccupazioni espresse dal Garante della Privacy sul tema dell’emendamento relativo alle comunicazioni commerciali inserito nel Ddl concorrenza, fonti Mise precisano quanto segue.

 

“L’emendamento, di origine parlamentare,  è chiaramente finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori.  Il testo si pone infatti l’obiettivo di consentire a tutti gli utenti a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere  eventuali chiamate non desiderate – si legge nella nota – L’esigenza di maggior tutela discende del resto dalla diffusa percezione di inefficacia del sistema vigente come testimoniano le numerosissime  segnalazioni che pervengono allo stesso Garante della privacy”.

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