Telemarketing selvaggio

Ddl Concorrenza, salta l’ampliamento al mobile del registro delle opposizioni

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Il Ddl Concorrenza che ha incassato la fiducia al Senato non contiene l’ampliamento del registro delle opposizioni alle numerazioni mobili di smartphone e cellulari.

L’ampliamento del registro delle opposizioni ai 90 e passa milioni di numerazioni mobili del nostro paese ha perso il treno del Ddl Concorrenza, lasciando per il momento i cittadini/consumatori in balia delle chiamate non desiderate a fini commerciali che arrivano a iosa sugli smartphone.

E’ quanto emerge dalla lettura del testo del Ddl Concorrenza, su cui il Governo ha posto la fiducia al Senato e che dovrà passare ancora in terza lettura alla Camera prima del via libera definitivo.

Ad oggi, sono 1,5 milioni le numerazioni (fisse) iscritte al registro delle opposizioni, pari al 10% dei 113 milioni di numeri fissi e mobili presenti nel nostro paese.

Ampliare agli smartphone il diritto di opposizione alle chiamate commerciali è da tempo un obiettivo dichiarato del Garante Privacy, che negli ultimi cinque anni (dati di ottobre 2016) ha dovuto trattare 25mila segnalazioni per chiamate moleste, elevando oltre 6mila contestazioni per un valore di più di 7 milioni di euro, pari al 10% delle contestazioni complessive.

C’è da dire che per il Garante sarebbe opportuno ripartire da zero, con un azzeramento di tutti i consensi rilasciati e la partecipazione solidale dei committenti delle campagne pubblicitarie in caso di sanzioni ai call center che trasgrediscono le norme sulle chiamate indesiderate.

Le cifre del Garante, tra l’altro, danno soltanto una minima idea del fenomeno telemarketing selvaggio, visto che le chiamate indesiderate che arrivano sui numeri fuori elenco (numerazioni mobili e riservate) sono la stragrande maggioranza.

In concreto, nel Ddl Concorrenza è presente soltanto un parziale aggiornamento del registro delle opposizioni, con il suo ampliamento alla posta cartacea.

 

Art. 23. (Aggiornamento del registro delle opposizioni) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all’impiego della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Magra consolazione rispetto all’invadenza delle chiamate indesiderate sul cellulare, cui si aggiunge un ulteriore aspetto presente nel Ddl Concorrenza, ovvero la conferma del “diritto di prima chiamata”, contro cui si è espresso oggi in termini molto critici Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, non richiesta per gli addetti dei call center. All’articolo 18 del Ddl Concorrenza (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche) si propone all’articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 l’inserimento dei seguenti :

« 4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4- bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

 

Ma intanto la chiamata “indesiderata” è arrivata e tra l’altro in maniera assolutamente lecita, per quanto non richiesta. Della serie, intanto ti telefono e poi tu mi dici se posso continuare a parlarti al telefono.

Per arrivare ad una revisione del registro delle opposizioni, su cui peraltro si sono detti d’accordo anche gli operatori mobili, bisognerà quindi attendere i tempi di alcune proposte di legge presentate nei mesi scorsi.

La revisione della direttiva Ue ePrivacy potrebbe inoltre imporre uno speciale prefisso telefonico per le chiamate indesiderate. Una seconda via percorribile per limitare il fenomeno.