La sentenza

Copyright, Corte d’Appello conferma responsabilità del provider che pubblica opere di terzi illecite

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Una sentenza che condanna il web provider USA Break Media e che ribadisce la piena responsabilità degli operatori di internet anche quando sono utenti terzi a diffondere illecitamente contenuti coperti da copyright.

Ulteriore passo avanti nella giurisprudenza che definisce sempre più chiaramente uno degli illeciti più dannosi per chi investe realmente nella produzione di contenuti originali, ovvero gli editori: la Corte d’Appello di Roma, Sezione Impresa, con sentenza del 29 aprile 2017, ha integralmente confermato la condanna di Break Media, uno dei maggiori web provider statunitensi, per “cooperazione colposa mediante omissione” nella diffusione illecita di programmi televisivi Mediaset.

Ancora una volta, un giudice emette una sentenza di condanna per il furto di contenuti a fini di lucro ad opera di piattaforme digitali. Break.com, si legge in un comunicato Mediaset, è uno dei più popolari distributori online di contenuti “humor” americani ed è tra i brand più redditizi di Defy Media: un gruppo da 500 milioni di visualizzazioni al mese.

La Corte d’Appello ha innanzitutto ribadito la giurisdizione italiana (dove ha sede la società danneggiata dall’illecito), rigettando l’eccezione di competenza negli USA proposta dai legali di Break Media.

Due nuovi elementi cardine nel provvedimento:

  • il primo prevede per il provider “l’obbligo attivo di intervento e di protezione” per impedire la prosecuzione degli illeciti;
  • il secondo chiarisce nuovamente che il titolare dei diritti non ha alcun obbligo preventivo di fornire agli aggregatori gli “url” (cioè gli indirizzi internet) dei contenuti illeciti, in quanto un tale onere non spetta al danneggiato bensì al provider stesso.

Inoltre, recependo i più recenti precedenti comunitari, il giudice ha stabilito la piena responsabilità degli operatori di Internet anche quando sono utenti terzi a diffondere illecitamente contenuti coperti da copyright. Tanto più quando vengono utilizzati “sistemi operativi evoluti” direttamente finalizzati a mere “finalità di tornaconto economico”.