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Contenuti sensibili, obbligo di cancellare link vale anche per i motori di ricerca

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Nell’ambito di una domanda di deindicizzazione, dev’essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.

La Corte di Giustizia Ue ha diffuso oggi l’esito di una sentenza, relativa ad alcune controversie fra privati cittadini e il Cnil, secondo cui il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina Internet nella quale sono pubblicati dati sensibili di carattere politico, religioso, filosofico o sessuale, deve – sulla base di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – verificare se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta.

In caso contrario il link va prontamente rimosso.

E’ quanto emerge da una sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ha espresso oggi il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili anche ai gestori di motori di ricerca.

Nell’ambito di una domanda di deindicizzazione, dev’essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.

 Inoltre, qualora il trattamento riguardi dati manifestamente resi pubblici dalla persona interessata, un gestore di motore di ricerca può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione, sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità e salvo che la persona interessata abbia il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare. Infine, per quanto riguarda pagine Internet contenenti dati relativi a un procedimento penale a carico di una persona specifica, che si riferiscono a una fase precedente di tale procedimento e non corrispondono più alla situazione attuale, incombe al gestore del motore di ricerca valutare se detta persona abbia diritto a che le informazioni di cui trattasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome mediante un elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire da tale nome. Per valutare tale diritto, il gestore del motore di ricerca deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell’infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l’esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l’interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona.

Il gestore di un motore di ricerca è quindi tenuto ad accogliere una domanda di deindicizzazione vertente su link verso pagine Internet nelle quali compaiono informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica, e, eventualmente, informazioni relative alla condanna che ne è conseguita, quando dette informazioni si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata prevalgono sui diritti degli utenti di Internet potenzialmente interessati.

La Corte precisa altresì che, quand’anche il gestore di un motore di ricerca dovesse constatare che la persona interessata non ha diritto alla deindicizzazione di simili link per il fatto che l’inserimento del link considerato si rivela strettamente necessario per conciliare i diritti della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati con la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati, tale gestore è in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, a sistemare l’elenco dei risultati in modo tale che l’immagine globale che ne risulta per l’utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine Internet contenenti informazioni a tal proposito.