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Canone Rai, ecco cosa cambia con il maxiemendamento

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Cento euro in dieci rate che si pagheranno a partire da luglio 2016. Maggiore gettito da destinare all’allargamento dei pensionati esenti e alla riduzione delle tasse.

Il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento che raccoglie tutti i correttivi alla Legge di Stabilità approvati in commissione Bilancio del Senato.

Il testi, che ha ottenuto la fiducia oggi a Palazzo Madama con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, passerà lunedì alla Camera dove saranno affrontati alcuni nodi ancora irrisolti come quello della sicurezza o del pacchetto per il Sud e delle pensioni.

Diverse le novità che riguardano il canone Rai. Intanto a partire dal 2016 verrà ridotto a 100 euro dagli attuali 113 e sarà inserito nella bolletta elettrica per essere pagato in dieci rate a partire dal prossimo luglio. Ampliate anche le esenzioni per i pensionati.

Canone diluito in dieci rate da luglio

Più precisamente è stata accolta la modifica al testo originario, per cui “per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all’erario mediante versamento unificato”.

Il riversamento potrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre.

Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

Si sottolinea che, avuto riguardo ai tempi tecnici necessaria all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3, si applicano rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471.

La Legge demanda a un decreto – da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge – del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentita l’Autorità energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, i termini e le modalità per il riversamento all’erario e per le conseguenze di eventuali ritardi oltre che per le misure tecniche necessarie all’attuazione della norma.

 

La presunzione di possesso

La detenzione o l’utilizzo di un apparecchio, si legge ancora, “si presumono altresì nel caso in cui esiste un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

“Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.

E chi non possiede il televisore?

Dovrà certificarlo all’Agenzia delle entrate competente del proprio territorio. Certificare il falso è reato.

Si indica infatti che allo scopo di superare le presunzioni di possesso “a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445”.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per tramite del sistema informativo integrato istituto presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l’autocertificazione.

Per quanto riguarda l’aspetto più spinoso, quello che prevedeva che il maggiore gettito fosse usato per ridurre le tasse, con il maxiemendamento si stabilisce che “per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riservate all’Erario per essere destinate prioritariamente all’ampliamento sino ad euro 8 mila della soglia reddituale prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

Si aggiunge inoltre che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero, dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Si conferma l’autorizzazione per lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafica tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, dell’Acquirente unico spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché degli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

Qualora si siano date autorizzazioni alle società elettriche per l’addebito diretto delle bollette sul conto corrente bancario o postale, “si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo”.