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Bollette 28 giorni, Antitrust sospende i rincari dopo il ritorno a 30 giorni

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L’Antitrust ha disposto la sospensione cautelare dei rincari degli operatori dopo il ritorno alla fatturazione mensile.

Bollette a 28 giorni spina nel fianco deli operatori. Dopo la diffida dell’Agcom della scorsa settimana alle telco, con cui l’autorità di via Isonzo chiedeva di risarcire i clienti con giorni gratis nella prossima bolletta utile, ieri è arrivato un nuovo colpo per gli operatori, questa volta dall’Antitrust. L’Autorità di Piazza Verdi ha imposto la “sospensione cautelare” dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo il ritorno dell’obbligo della fatturazione mensile, che scatta in questi giorni. E’ quanto deciso dall’Antitrust, dopo l’istruttoria avviata il 15 febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, gli operatori avrebbero coordinato la propria strategia commerciale dopo l’imposizione del ritorno alla fatturazione a 30 giorni, portando a rialzi analoghi, tutti nell’ordine dell’8,6%. Per questo, il Garante ha intimato agli operatori di azzerare i rialzi e “definire la propria offerta in modo autonomo” con urgenza, visto che il ritorno ai 30 giorni è fissato fra il 25 marzo e il 4 aprile prossimo.

I consumatori aveva denunciato a fine gennaio aumenti in bolletta generalizzati fra gli operatori dell’ordine dell’8,6%, verificatosi dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni.

L’Autorità Antitrust ha per questo aperto un provvedimento per verificare la sussistenza di un’intesa fra gli operatori e la documentazione acquisita durante le ispezioni sembrerebbe confermare l’ipotesi secondo la quale le parti avrebbero comunicato ai propri clienti, quasi contestualmente, che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più su quattro settimane pur mantenendo invariata l’entità del conto finale. Ma secondo l’Autorità di Piazza Verdi “la spesa annuale (che resta invariata con il ritorno alla fatturazione calcolata sulle 12 mensilità ndr) non sembra essere un elemento contrattuale indicato al momento della sottoscrizione delle offerte di telecomunicazione fissa e mobile da parte degli utenti – si legge nel provvedimento – Infatti, le offerte contrattuali dei suddetti operatori hanno sempre fatto riferimento ad un prezzo periodale di tipo quadrisettimanale (e precedentemente mensile) e non ad un corrispettivo annuale”.

Al contempo, però, con il ritorno alla bolletta mensile, è stata prevista una variazione in aumento del canone mensile per spalmare la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che sulle 13 mensilità figlie della fatturazione a 28 giorni. Quindi, precisa il Garante, “al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori di sospendere l’attuazione dell’intesa oggetto di indagine e di definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti”.

 

Sul fronte degli operatori, Fastweb “ribadisce di aver sempre agito correttamente e di aver costantemente perseguito politiche commerciali assolutamente indipendenti rispetto a quelle dei propri concorrenti. Anche in relazione alla tempistica di fatturazione, Fastweb sottolinea che la posizione dell’azienda è sempre stata nettamente distinta da quella degli altri operatori sul mercato”.

“Fastweb è passata alla fatturazione a quattro settimane più di due anni dopo i propri concorrenti – prosegue l’azienda – quando tale approccio commerciale si era ormai affermato come prassi nel mercato ed al quale ha dovuto necessariamente adeguarsi. Rispetto, invece, al ritorno alla fatturazione mensile, Fastweb si è attenuta rigorosamente alla tempistica dettata dalla normativa rilevante ed alle indicazioni fornite dal Garante per le Comunicazioni in merito alle modalità di comunicazione”.