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Banda ultralarga e finanziamenti pubblici: le novità delle linee guida Agcom

di Antonio Preto - Commissario Agcom |

Le principali novità contenute nelle linee guida ad uso delle autorità locali per la “determinazione delle condizioni di accesso wholesale alle reti destinatarie di contributi pubblici”.

In linea con quanto disposto dagli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, Agcom ha deciso di sottoporre a consultazione pubblica nazionale il testo delle linee guida ad uso delle autorità locali per la “determinazione delle condizioni di accesso wholesale alle reti destinatarie di contributi pubblici”.

Le linee guida tengono conto del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche e delle relative raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Il tema è di grande attualità in vista dell’assegnazione da parte del CIPE di 2,2 miliardi di euro per l’attuazione della strategia nazionale Banda Ultra Larga.

Questa è sicuramente una delle ragioni che hanno spinto l’Autorità ad avviare quanto prima la consultazione pubblica in modo che il testo definitivo possa essere approvato (e consultato dalle autorità) prima che le risorse pubbliche siano rese disponibili attraverso la pubblicazioni dei primi bandi di gara.

Quanto al documento sottoposto a consultazione pubblica, esso è da intendersi come un documento “aperto” (ricco di quesiti e di opzioni), che rispetta il principio di neutralità tecnologica (non favorisce né esclude alcuna tecnologia o piattaforma che gli operatori vogliano implementare avvalendosi delle soluzioni tecnologiche che ritengono più adeguate) e contempla tutti i possibili modelli di business.

Nel documento, infatti, si tiene conto della differenza tra operatori verticalmente integrati (ossia soggetti operanti sia nei mercati all’ingrosso sia nei mercati al dettaglio) e operatori non verticalmente integrati (ossia soggetti operanti solo nei mercati all’ingrosso).  Con particolare riferimento a quest’ultima categoria, il documento distingue tra operatori wholesale only passivi e operatori wholesale only attivi. I primi operano esclusivamente nel mercato all’ingrosso realizzando (con i contributi pubblici) solo la parte di infrastrutture passive (cavidotti, palificazioni, fibra spenta, etc.) mentre i secondi realizzano l’infrastruttura finanziata per altri operatori autorizzati offrendo loro sia servizi passivi sia servizi attivi.

I temi principali del documento riguardano sostanzialmente la definizione dell’insieme dei servizi di accesso che gli operatori aggiudicatari saranno tenuti a offrire agli operatori terzi e le relative condizioni economiche.

Garantire la massima disaggregazione dei servizi di accesso

Con riferimento ai servizi di accesso, l’Autorità ha definito come criterio guida quello di garantire agli operatori terzi la massima disaggregazione nella disponibilità dei servizi offerti. Dal momento che i servizi di accesso definiti con i provvedimenti di analisi di mercato per l’operatore dominate sono particolarmente dettagliati, l’Autorità ha ritenuto opportuno estendere questo insieme di servizi anche ai soggetti aggiudicatari.

Agcom vuole inoltre comprendere dalla consultazione se l’obbligo di accesso debba concentrarsi sui servizi passivi (oggetto del finanziamento) ovvero debba estendersi anche ai servizi attivi (quali il VULA) qualora attivati dall’operatore aggiudicatario per offrire i servizi retail.

E nel caso in cui il beneficiario non sia un operatore verticalmente integrato si tratta di definire se e come applicare l’eventuale obbligo di fornitura di servizi wholesale attivi, quali il VULA e il bitstream.

Le gare fino a oggi bandite avevano come oggetto il finanziamento delle sole infrastrutture passive. In realtà il beneficiario dovrebbe essere incentivato ad attivare la rete e renderla disponibile a operatori concorrenti con soluzioni economicamente sostenibili. In tal modo si potrà ottenere una forte spinta alla diffusione dei servizi, in grado di stimolare la domanda, cosi come previsto dagli obiettivi dell’agenda digitale.

 

Le condizioni economiche: prezzi uniformi o differenziati?

Per quanto riguarda le condizioni economiche, il documento prevede due possibilità, sulle quali saranno chiamati a esprimersi tutti gli operatori che parteciperanno alla consultazione pubblica. Più precisamente, il documento prevede la definizione di prezzi uniformi su tutto il territorio nazionale oppure prezzi differenziati per aree geografiche.

Nel primo caso, i prezzi sono quelli imposti all’operatore notificato con l’ultima analisi di mercato. Si tratta di prezzi orientati al costo e determinati con l’ausilio di un modello ingegneristico contabile che stima i costi incrementali di lungo periodo di un operatore efficiente (modello BU-LRIC).

Nel secondo caso i prezzi vengono definiti modificando in maniera opportuna le ipotesi del modello BU-LRIC in modo da tenere conto delle diverse realtà locali e delle diverse modalità d’intervento pubblico.

Nel documento sottoposto a consultazione pubblica vengono descritti i vantaggi e gli svantaggi per entrambe le opzioni.

Il prezzo unico nazionale ha sicuramente il vantaggio: i) della semplicità di implementazione (il dato può essere estrapolato direttamente dal modello BU-LRIC senza che questo sia elaborato) ii) della uniformità di condizioni concorrenziali (prezzi all’ingrosso uguali per tutte le aree). L’utilizzo del prezzo unico nazionale comporta, invece, l’impossibilità di trasferire il beneficio dell’aiuto di Stato agli operatori non aggiudicatari, i quali si ritroveranno a pagare prezzi all’ingrosso per le aree finanziate pari a quelli delle aree concorrenziali.

Il prezzo differenziato per area geografica ha dalla parte sua il vantaggio di essere in grado di trasferire i benefici dell’aiuto di Stato (i prezzi all’ingrosso generalmente più bassi di quelli previsti dal modello di costo tout court) e lo svantaggio legato a una maggiore complessità di implementazione (il modello di costo necessità di esser modificato sulla base di assunzioni che possono comportare il rischio di errori di stima con conseguente disinteresse da parte del mercato delle singole gare).

La novità del ‘pay per use’

Una novità importante prevista dal documento di consultazione riguarda l’introduzione di un nuovo modello di prezzo: il cosiddetto pay per use. Si tratta di un modello di prezzo (previsto anche dalla delibera CIPE e alternativo al modello IRU) particolarmente indicato per le aree bianche (aree a fallimento di mercato) che consente di abbattere notevolmente i costi fissi dell’operatore che domanda accesso alla rete, in quanto prevede il pagamento di un canone mensile legato all’effettivo utilizzo del servizio in proporzione al numero di clienti attivi.