il caso

Antitrust: Tar conferma delibera su clausole vessatorie Apple

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L'Autorità ha ritenuto esistenti clausole vessatorie che riguarderebbero alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli quali: l'ampia facoltà - da parte dell'operatore - di sospendere e interrompere il servizio; l'esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell'utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto rispetto a quella in italiano. 

Resta confermato il provvedimento con il quale l`Antitrust il 7 settembre scorso ha accertato la vessatorietà delle clausole contenute nel modello contrattuale reso disponibile da Apple ai propri clienti del servizio iCloud nella sezione Legal del proprio sito nella versione in lingua italiana. La decisione e` contenuta in un’ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha respinto le richieste di Apple Distribution International Ltd. Nell’ambito di una serie d’istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing, l’Autorità ha ritenuto esistenti clausole vessatorie che riguarderebbero alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli quali: l’ampia facoltà – da parte dell’operatore – di sospendere e interrompere il servizio; l’esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell’utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto rispetto a quella in italiano. 

Dopo la sospensione `a tempo` del provvedimento, ovvero fino alla camera di consiglio collegiale, i giudici amministrativi hanno rilevato che “la qualificazione in termini di vessatorietà di alcune clausole relative alla fornitura del servizio `iCloud` operata dal’Autorità resistente appare, prima facie, adeguatamente supportata dall’esame del disposto delle condizioni contrattuali in esame, con riferimento sia alla facoltà di modifica unilaterale del contratto, senza alcuna indicazione dei motivi che giustificherebbero la modifica, che alla limitazione di responsabilita` per la perdita dei dati caricati `nella misura massima consentita dalla legge applicabile`, che, infine, alla limitazione della responsabilita` di Apple, variabile a seconda delle legislazioni nazionali vigenti”. In più, il Tar ha considerato “sotto il profilo del periculum in mora, che l`interesse dedotto dalla ricorrente al mantenimento della caratterizzazione essenziale del proprio sito deve ritenersi, nella presente fase, subvalente rispetto all’interesse generale di informare i consumatori della vessatorieta` di alcune clausole applicabili al servizio in questione, anche tenuto conto della possibilita` di adottare accorgimenti tecnici idonei a minimizzare comunque l’impatto visivo della pubblicazione”.