La Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione Europea che designa la piattaforma Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi in base al regolamento sui servizi digitali (Dsa). Il Dsa impone obblighi specifici ai fornitori di determinati servizi designati dalla Commissione Europea come ‘piattaforme online di dimensioni molto grandi’ o ‘motori di ricerca online di dimensioni molto grandi’, se superano i 45 milioni di utenti nell’Unione Europea (il 10% della popolazione dell’Unione).
La contestazione
Amazon Eu Sàrl, che gestisce la piattaforma Amazon Store, ha chiesto l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva designato la piattaforma come piattaforma online di dimensioni molto grandi in base al Dsa. Amazon contesta la legittimità della disposizione del regolamento che determina le piattaforme online, tra cui i mercati online, che devono essere designate come grandi piattaforme online e che assoggetta queste ultime ad obblighi specifici di trasparenza, cooperazione e accesso ai dati.
Secondo Amazon, verrebbero lesi diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali Ue, tra cui, in particolare, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza davanti alla legge, la libertà di espressione e di informazione, nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate.
Ma la Corte Ue respinge il ricorso.
Le motivazioni della Corte Ue
Riguardo alla libertà d’impresa, il Tribunale rileva che gli obblighi imposti dal DSA costituiscono certamente un’ingerenza in tale libertà, in quanto possono generare costi notevoli, incidere sull’organizzazione delle attività e necessitare soluzioni tecniche complesse. Tuttavia, tale ingerenza, prevista dalla legge e che non inficia il contenuto essenziale della libertà d’impresa, è giustificata ai sensi della Carta dei diritti fondamentali. Infatti, il legislatore dell’Unione, che dispone di un ampio margine di discrezionalità, non ha commesso errori manifesti nel ritenere che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, compresi i mercati online che superano la soglia di 45 milioni di utenti, potessero presentare rischi sistemici per la società, in particolare diffondendo contenuti illeciti o violando i diritti fondamentali, inclusa la tutela dei consumatori. Gli obblighi imposti a tali piattaforme, come quelli relativi all’opzione di raccomandazione senza profilazione, al registro pubblico delle pubblicità o all’accesso dei ricercatori a determinati dati, mirano a prevenire tali rischi, anche se comportano oneri economici notevoli per dette piattaforme.
Diritto di proprietà
Per quanto riguarda il diritto di proprietà, il Tribunale rileva che gli obblighi imposti dal DSA costituiscono principalmente oneri amministrativi che non privano i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi della proprietà delle loro piattaforme. Inoltre, anche supponendo che sia accertata un’ingerenza in tale diritto, questa sarebbe giustificata dagli obiettivi di prevenzione dei rischi sistemici perseguiti dal legislatore dell’Unione.
Principio di uguaglianza
Relativamente al principio di uguaglianza, il Tribunale rileva che il legislatore dell’Unione disponeva di un ampio margine di discrezionalità per trattare in modo uniforme le piattaforme online di dimensioni molto grandi, compresi i mercati online, dal momento che anche questi ultimi possono presentare rischi sistemici per la società. Inoltre, la distinzione, operata nel DSA, tra le piattaforme online in base al loro numero di utenti non è né arbitraria né manifestamente inadeguata all’obiettivo di prevenzione di tali rischi, dato che le piattaforme online aventi più di 45 milioni di utenti possono esporre un gran numero di persone a contenuti illeciti.
Libertà di espressione e di informazione
Quanto alla libertà di espressione e di informazione, il Tribunale rileva che l’obbligo imposto alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di assicurare un’opzione di raccomandazione senza profilazione può limitare il modo in cui i prodotti commercializzati su tali piattaforme possono essere presentati, ma che tale ingerenza è giustificata. Detta misura, prevista dalla legge, non incide sul contenuto essenziale della libertà di espressione e persegue un obiettivo legittimo di tutela dei consumatori. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha potuto, senza eccedere il suo notevole margine di discrezionalità, bilanciare la libertà di espressione commerciale di tali piattaforme con la tutela dei consumatori.
Diritto alla privacy
Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate, il Tribunale rileva che gli obblighi di trasparenza pubblicitaria e di accesso dei ricercatori a determinati dati costituiscono effettivamente un’ingerenza in tale diritto, ma che essi sono previsti dalla legge, proporzionati e giustificati da un obiettivo di interesse generale, vale a dire la prevenzione dei rischi sistemici al fine, in particolare, di contribuire ad un livello elevato di tutela dei consumatori. Esso sottolinea che la pubblicità del registro è strettamente disciplinata, mentre l’accesso dei ricercatori è soggetto a rigorose garanzie di sicurezza e di riservatezza.
