Trasparenza della PA, i paletti del Garante privacy: mai online dati su salute o vita sessuale

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Il Garante si è espresso sullo schema di decreto legislativo relativo agli obblighi di trasparenza della PA e ha formulato una serie di richieste per evitare la diffusione ‘sproporzionata’ di informazioni delicate.

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Privacy

La necessità di garantire la trasparenza nell’attività della Pubblica Amministrazione fine ultimo non deve finire per danneggiare i diritti di riservatezza e di protezione dei dati dei cittadini.

Con questo monito il Garante privacy si è espresso sullo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della PA: a valle di un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento è stata pertanto ribadita la necessità di porre dei ‘paletti’, soprattutto per evitare la diffusione ‘sproporzionata’ di informazioni delicate, in grado di rivelare condizioni di disagio economico e sociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli.

Un effetto collaterale da tenere in conto, visto che questi dati, una volta online, potrebbero essere facilmente reperibili attraverso i motori di ricerca e riutilizzabili in maniera incontrollata, generando danni irreversibili per la dignità degli interessati, alla luce delle difficoltà oggettive di cancellare tali informazioni una volta in rete.

 

Un giudizio, quello del Garante, formulato anche in considerazione della normativa europea, di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia e del fatto che nella maggior parte dei Paesi europei non esistono forme di diffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro.

 

Da qui, una serie di richieste volte ad arginare le possibili ripercussioni di una diffusione indebita delle informazioni personali sensibili degli utenti.

 

Dati personali

Sui siti web della PA non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale.

Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l’esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale.

Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l’indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza.

Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto. Potranno inoltre pubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi è l’obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i dati personali in essi contenuti.

 

Motori di ricerca

I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, garantendo così la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.

 

Durata della pubblicazione

Dovranno essere stabiliti periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, e si dovrà prevedere una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione.

 

Dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità di diffusione meno invasive di quelle previste.

 

Incarichi politici e cariche elettive

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di  carattere elettivo il Garante ha richiamato l’attenzione del Governo sull’opportunità di una riflessione generale sull’impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare.

In particolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del “5 per mille”). Lo stesso vale per soggetti estranei all’incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo.