Diritti calcio in esclusiva: per la Corte Ue, OK a brevi estratti ma solo nei Tg e a prezzi di costo

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La sentenza riguarda gli eventi di grande interesse, i cui diritti sono stati acquistati da broadcaster privati, e la possibilità per le Tv pubbliche di ritrasmetterne dei brevi estratti.

Unione Europea


Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La Direttiva ‘Servizi di media audiovisivi’ (2010/13/UE) consente a qualsiasi emittente televisiva stabilita nell’Unione di realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di diritti esclusivi di ritrasmissione.

Tali brevi estratti possono essere scelti liberamente a partire dal segnale del titolare dei diritti esclusivi, il quale può pretendere un compenso economico corrispondente unicamente ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale stesso.

Sky Österreich contesta tali condizioni economiche nell’ambito di una controversia che la vede opposta all’ORF (emittente televisiva pubblica austriaca). La Sky diffonde via satellite il programma televisivo digitale codificato denominato ‘Sky Sport Austria‘ e ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione televisiva sul territorio austriaco degli incontri della Europa League per le stagioni 2009/2010 2011/2012. Sky sostiene di spendere vari milioni di euro per la licenza e i costi di produzione. KommAustria, l’Agcom austriaca, le ha ingiunto di concedere all’ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza tener conto di tali spese.

 

Il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale in materia di comunicazione, Austria), al quale la controversia è stata sottoposta, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva ‘Servizi di media audiovisivi’, laddove limita il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il diritto di proprietà e la libertà d’impresa. Con la sentenza odierna la Corte risponde che la Carta non osta a tale limitazione.

Per quanto attiene alla tutela della proprietà, quale diritto fondamentale, la Corte riconosce che i diritti esclusivi di trasmissione televisiva, quali acquisiti dalla Sky, possiedono valore patrimoniale e non costituiscono solamente opportunità di ordine commerciale. Tuttavia, all’epoca in cui la Sky ha acquisito contrattualmente tali diritti (vale a dire, nel mese di agosto 2009), il diritto dell’Unione prevedeva già il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, limitando tuttavia il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.  

Sky non può, quindi, invocare una posizione giuridica acquisita che le consenta l’esercizio autonomo del proprio diritto esclusivo di ritrasmissione. Conseguentemente, non può far valere la tutela della proprietà, prevista dalla Carta dei diritti fondamentali.

 

Per contro, la Corte rileva che la normativa controversa incide sulla libertà d’impresa. Infatti, essa impedisce, segnatamente, al titolare dei diritti esclusivi di ritrasmissione di decidere liberamente in merito al prezzo al quale fornire l’accesso al proprio segnale e di far quindi partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti medesimi.

 

Tuttavia, la Corte sottolinea che la libertà d’impresa riveste, in quanto libertà fondamentale, una particolarità, potendo essere soggetta a un ampio ventaglio di interventi da parte dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità.

La Corte dichiara quindi che la limitazione controversa della libertà d’impresa è giustificata e che essa rispetta, segnatamente, il principio di proporzionalità.

 

Infatti, tale limitazione, senza incidere sul contenuto essenziale della libertà d’impresa, persegue un obiettivo d’interesse generale, in quanto è volta a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni e a promuovere il pluralismo, garantiti dalla Carta. Ciò premesso, la Corte rileva che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da restringere considerevolmente l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi.

 

In particolare, la normativa controversa istituisce un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco. Infatti, la direttiva ‘Servizi di media audiovisivi’ prevede che i brevi estratti di cronaca possono essere realizzati unicamente per notiziari di carattere generale e non, ad esempio, per programmi d’intrattenimento. Inoltre, tali estratti non dovrebbero superare i 90 secondi e deve esserne indicata la fonte. La direttiva non esclude, poi, che i titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare i loro diritti a titolo oneroso. Parimenti, la mancata possibilità di rifinanziamento mediante un compenso, nonché l’eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle trattative contrattuali per l’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo per essa versato.