Articolo 12 della bozza del Decreto Sviluppo, presentata in Consiglio dei Ministri il 24 ottobre: ‘Limiti campi elettromagnetici’

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Art. In coerenza con le finalità di cui all’art. XX in materia di semplificazione amministrativa e fermo quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz è modificato sulla base dei seguenti criteri:

 

a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, non sono applicabili i limiti di esposizione definiti per gli impianti radioelettrici fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

 

b) i valori di attenzione di cui all’articolo 4, comma 2, indicati nella tabella 2 all’allegato B del Decreto, sono intesi come valori misurati all’interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEI. Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B;

 

c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all’aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell’arco delle 24 ore su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano;

 

d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e sue successive evoluzioni e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

 

e) le tecniche di calcolo previsionale da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto sono quelle indicate nella norma CE1211-10 e sue successive evoluzioni, prevedendo l’uso dei coefficienti correttivi ivi definiti ed il loro aggiornamento al fine di consentire il calcolo della media statistica giornaliera.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore delle telecomunicazioni e’ caratterizzato da un’elevata propensione all’innovazione tecnologica in grado di creare nuovi prodotti e servizi, soddisfare nuove esigenze ed incrementare la produttività delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

 

In tal senso, il futuro prossimo dovrebbe svilupparsi su tre direttrici tra loro parallele:

 

una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell’intrattenimento (internet ovunque);

una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per tutti);

un aumento della domanda di velocità di accesso da parte della popolazione e delle imprese già informatizzate (servizi multimediali a banda ultra larga).

 

Tra le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico saranno presenti servizi per le aziende e le pubbliche amministrazioni che consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l’e-commerce etc .. a tutto vantaggio di un sensibile aumento della produttività e della qualità della vita.

 

Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle telecomunicazioni mobili, anche nell’ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o l TE (Long Term Evolution), le cui prestazioni saranno di gran lunga superiori a quelle attuali.

 

le reti di quarta generazione (l TE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione all’innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell’asta per l’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 4G.

 

l’asta per le frequenze evidenzia, inoltre, che nonostante la grave crisi economica globale tale settore intende concretamente portare a compimento una nuova fase di investimento infrastrutturale nel settore delle TlC di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

 

la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata avvertita sia dal legislatore comunitario (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE) che da quello nazionale (D. Lgs. n. 259/2003 recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) che, da ultimo, é intervenuto con ulteriori norme volte a semplificare le procedure autorizzatorie per alcune tipologie di impianti (art. 87 bis D. Lgs n. 259/03 ed art. 35 Decreto legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

 

Per completare quest’opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici (legge n. 36/2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell’ISPRA e del CEI.

 

Attraverso l’introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio.

 

Inoltre, appare opportuno introdurre, in questa tematica caratterizzata da una costante e frenetica evoluzione tecnologica, una modalità di autoadattamento alle esperienze ed alle evoluzioni raccolte e validate da organismi tecnico amministrativi di riferimento generale, ferma restando la indicazione dei valori limite in capo all’organo politico amministrativo.

 

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l’intero impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione de/”va/ore di attenzione” e dell'”obiettivo di qualità”.

 

In particolare, il valore di attenzione dovrebbe essere applicato, come originariamente previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a “permanenze prolungate”, mentre la tutela della popolazione sia nelle aree all’aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all’aperto degli edifici, sarebbe garantita attraverso gli “obiettivi di qualità”.

 

In particolare la disposizione proposta, anche nell’ottica della semplificazione normativa, mira a chiarire la non applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad esempio i telefoni cellulari, già regolati da specifica Direttiva europea (1995/5/CE), e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile nelle aree dove effettivamente la popolazione vive e lavora; e valutare l’obiettivo di qualità non come un altro limite, ma come un valore da perseguire attraverso l’incentivazione di quelle tecnologie oggi disponibili che non trasmettono sempre alla massima potenza.