Scuola: vademecum del Garante per tutelare la privacy anche tra i banchi

di Antonietta Bruno |

Italia


Vademecum Garante Privacy

Concepito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a scuola, è  ufficialmente diventato lo  strumento per meglio fare chiarezza sul corretto trattamento dei dati personali di alunni e professori. Si tratta del vademecum “La privacy tra i banchi di scuola”, scaricabile anche su internet all’indirizzo www.garanteprivacy.it e che, oltre a dare chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante.

 

La guida – organizzata in cinque diversi capitoli incentrati su regole generali; voti ed esami; informazioni sugli studenti; foto audio e video; sicurezza e controllo – rappresenta, inoltre, un richiamo alla responsabilità di docenti e operatori scolastici in generale, per meglio indirizzare gli alunni verso un futuro migliore.

Un domani fatto di regole da rispettare e di tutti quei valori che permettono alla società di crescere nella salvaguardia della dignità umana, dell’identità delle persone, del loro diritto alla riservatezza. Della privacy, insomma, troppo spesso utilizzata in maniera impropria.

 

La Guida del Garante, “Scritta con un linguaggio semplice e meno tecnico possibile, la guida ‘la privacy a scuola’ – avevano preannunciato qualche giorno fa i curatori del testo – intende offrire un primo contributo a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori scolastici, genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla sfera privata degli alunni e delle loro famiglie”.

 

Una sfida positiva imperniata su regole generali che vanno da un’adeguata informativa e uso corretto del trattamento dei dati personali, a quelli sensibili e giudiziari delle famiglie e che possono riguardare, ad esempio, le origini razziali ed etniche, la convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute e il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione.

In quest’ultimo caso, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti.

 

C’è poi il discorso di ‘voti ed esami’. Secondo quanto stabilito dall’Autorità, non c’è violazione della privacy quando l’insegnante assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare, ma resta comunque valido l’obbligo di riservatezza già previsto e riguardante il segreto d’ufficio e professionale. Voti scolastici, scrutini, tabelloni ed esami di Stato, soggetti a un regime di trasparenza, devono continuare ad essere pubblicati nell’albo degli istituti.

 

La guida del Garante, grande attenzione l’ha posta anche sulla questione delle recite scolastiche, delle gite didattiche, di foto e video realizzati in classe. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori se questi vengono utilizzati per fini personali. cosa diversa è invece l’eventuale pubblicazione del materiale su internet e social network, per i quali è necessario ottenere il consenso di tutti i presenti nelle fotografie e nei video.

 

Anche l’utilizzo di videofonini, apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso.
Sicurezza e controllo.

 

L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Le telecamere a scuola sono ammesse, ma devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Anche rilevamento delle presenze con dati biometrici e impronte digitali può essere effettuato, ma solo in caso dell’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.