L’affollamento pubblicitario e la Direttiva ‘Servizi media audiovisivi’

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Antenne paraboliche

Pubblichiamo di seguito l’intervento del prof. Aldo Frignani al convegno “Il recepimento della Direttiva ‘Servizi Media Audiovisivi’ e il futuro delle televisioni digitali“, organizzato lo scorso 17 marzo dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Diritto europeo – e Fondazione ‘Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei’.

 

 

Il nuovo articolo 38 del T.U. della Radiotelevisione, introdotto con il D. Lgs. del 1.3.2010 si segnala per una notevole semplificazione rispetto alle regole precedentemente in vigore.
Innanzitutto va apprezzata l’abolizione del limite di affollamento giornaliero, perché veniva in vario modo by-passato, concentrandosi la pubblicità nelle ore diurne di maggiore ascolto.
La considerazione unitaria di tutti i mezzi di comunicazione audiotelevisiva ha comportato la scelta degli audiotelespettatori tra un ampio spettro di mezzi e così ha diminuito la “dipendenza” degli stessi da una pubblicità non gradita.
Degno di approvazione è il mantenimento di limiti di affollamento più alto per le emittenti locali.

Una norma che farà discutere è quella che riguarda le emittenti a pagamento per le quali è fissato un limite di affollamento orario più basso nel modo decrescente nel tempo e cioè 16% nel 2010, 14% nel 2011, 12% nel 2012 e segg. Essa però può trovare una giustificazione sotto il profilo contrattuale, come pure sotto quello della concorrenza.
Quanto al primo, chi paga per avere un programma o una serie di programmi omogenei (siano essi eventi sportivi che politici che programmi musicali, che film e così via) non è disponibile ad accettare inserzioni o interruzioni pubblicitarie, né tale accettazione gli viene richiesta anticipatamente dall’emittente.

Chi invece vuole accontentarsi delle TV generaliste (soprattutto quelle private che non godono del canone) sa benissimo ed accetta, seppure implicitamente, che il corrispettivo da pagare lo paga in termini di accettazione della pubblicità, senza della quale la TV generalista privata non esisterebbe. D’altro canto, se la pubblicità lo disturba, non ha che da fare lo zapping che non gli costa alcunché perché è gratuito.
Sotto il profilo della concorrenza, si devono esaminare i rapporti tra le diverse emittenti. Ricordiamo qui che in più punti della direttiva viene sottolineato il fine di evitare “distorsioni alla concorrenza” (cons. 1,2,6) e quello della “parità di trattamento” (cons. 6).
Orbene, se il legislatore consentisse che le pay tv, oltre che sul pagamento (o abbonamento) potessero liberamente contare anche sulla pubblicità (che ovviamente farebbero pagare a un prezzo inferiore a quello di mercato, perché esse, a differenza delle emittenti in chiaro, con gli abbonamenti hanno già ricuperato i loro costi), ciò avrebbe come conseguenza una “distorsione della concorrenza“. In più, non è che il legislatore abbia totalmente negato alla pay tv la possibilità di raccolta pubblicitaria, ma si è limitato a fissare dei limiti di affollamento più bassi. Senza contare poi il fatto che le statistiche dicono che i ricavi delle pay tv negli ultimi anni hanno un tasso di crescita superiore a quello delle televisioni generaliste in chiaro.