Telemarketing selvaggio: il Garante Privacy fissa rigidi paletti per evitare nuovi abusi

di Alessandra Talarico |

Italia


Telemarketing selvaggio

Il Garante Privacy ha fissato i paletti per evitare nuovi abusi da parte dei call center che, grazie a un emendamento contenuto nel decreto ‘Milleproroghe‘, hanno ottenuto di potersi avvalere, fino alla fine del 2009, degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005 per contattare gli utenti e proporre le proprie offerte commerciali.

Limiti rigorosi che comporteranno sanzioni amministrative va da 30 mila a 180 mila euro alle società che non li rispetteranno. Nei casi di infrazioni gravi, la multa potrà raggiungere anche i 300 mila euro.

 

Innanzitutto, spiega il Garante, le società che si occupano di telemarketing dovranno fornire adeguata documentazione per attestare che la banca dati con le informazioni sugli abbonati sia stata “effettivamente creata prima del 1 agosto 2005″ .

 

Tali dati, quindi, non potranno essere ceduti in alcun modo ad altre aziende, né essere utilizzati per scopi diversi dalle offerte promozionali: gli addetti, dunque, non potranno né acquisire nuove informazioni sull’abbonato contattato né ottenere dagli utenti il consenso a ricevere chiamate dopo il 31 dicembre 2009.

 

Questo per evitare – spiega il Garante – la creazione di nuove banche dati che andrebbero “al di là delle finalità stabilite dalla legge” e prorogherebbero “oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea” ottenuta grazie al decreto Milleproroghe.

 

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, gli addetti dei call center dovranno inoltre specificare ad ogni contatto per conto di quale società stanno chiamando e chiarire agli abbonati i propri diritti, ma soprattutto – sottolinea ancora il Garante – “dovranno registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad essere nuovamente contattato”.

Se un utente chiarisce che non vuole più essere disturbato da telefonate promozionali di questo o quel servizio, esso avrà quindi facoltà di conoscere il nome dell’operatore a cui lo ha comunicato.

 

Le società di marketing telefonico dovranno infine comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, “di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali”, specificando se il trattamento dei dati viene effettuato anche per conto terzi.

 

A settembre 2008, un provvedimento del Garante Privacy aveva imposto a diverse società il divieto di continuare a utilizzare i dati personali di milioni di utenti. Informazioni – spesso suddivise per redditi e stili di vita – raccolte e utilizzate illecitamente, senza che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.

 

Gli articoli 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevedono infatti l’uso dei dati personali da parte di enti privati solo previo consenso informato da parte del cittadino.

 

Ma l’entrata in vigore della nuova legge ha vanificato questo intervento, permettendo alle società di telemarketing di utilizzare, fino al 31 dicembre 2009, anche dati trattati senza il consenso informato da parte del cittadino, purché raccolti prima del 1° agosto 2005.

L’art. 44 comma 1-bis prevede, infatti, che “i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005″ .