Privacy e intercettazioni: il Garante vara nuovo codice deontologico per avvocati e investigatori privati

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Intercettazioni

Il Garante privacy ha varato un codice deontologico per tutelare i dati personali delle persone soggette a investigazioni da parte di avvocati o investigatori privati.

 

Questi ultimi dovranno attenersi al codice, che prevede una semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti, dalla fase propedeutica l’instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione.

 

Secondo le regole fissate dal Garante, avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali.

L’informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

 

Sia gli avvocati che gli investigatori privati devono inoltre adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura  fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei  possano prenderne visione.

 

Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l’uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente.

Atti  e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell’avvocato.

 

Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l’incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L’incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all’atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l’attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l’incarico, i dati raccolti devono essere  cancellati. L’archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

 

Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

 

Il codice di deontologia, che verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall’Unione camere penali, dell’Unione camere civili, dall’Unione avvocati europei, dall’Associazione italiana giovani avvocati, dall’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.