Contenuti digitali: sistemi DRM, tra quadro giuridico ed esigenze di mercato. Studio European Audiovisual Observatory

di Raffaella Natale |

Europa


e-Content

L’incredibile sviluppo dell’eContent aumenta tra gli utenti la convinzione che tutti i tipi di contenuti disponibili online possano essere scaricati gratuitamente, e spesso anche illegalmente, senza alcun tipo di remunerazione per i titolari dei diritti d’autore.

Ben si comprende perché gli aventi diritto, su un film, una fotografia o un brano, si stiano mobilitando per proteggere le loro opere, consentendo sì il downloading, ma nel rispetto delle leggi esistenti in materia.

 

Le soluzioni tecniche utilizzate per proteggere i contenuti online sono i cosiddetti sistemi di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management – DRM).

Nell’ultimo Rapporto, l’Osservatorio europeo dell’Audiovisivo analizza l’attuale stato d’uso dei sistemi DRM nell’ambito del quadro giuridico europeo e la protezione offerta da queste soluzioni ai titolari di diritti, oltre che il loro effetto sulla concorrenza e i diritti dei consumatori.

L’Autore dello Studio, Francisco Javier Cabrera Blázquez, analista del dipartimento Informazioni giuridiche dell’Osservatorio, parte dall’analisi della Direttiva Ue (2001/29/CE) che regolamenta l’uso dei sistemi DRM.

 

Queste disposizioni obbligano tutti gli Stati membri della Ue ad assicurare una protezione contro “…le circonvenzioni di tutte le misure tecniche efficaci“, come per esempio le soluzioni che consentono di aggirare le misure di sicurezza.

Il Report considera anche le possibili contraddizioni tra l’uso dei sistemi DRM e l’eccezione per la copia privata, come viene definita dalla Direttiva Ue in questione. Si analizza sia il cosiddetto “three step test”, le eccezioni alla copia private, sia il caso francese che vede un’associazione di consumatori contro i produttori del Dvd di David Lynch “Mulholland Drive“.

Non tralasciando l’apparente sovrapposizione tra l’applicazione dei sistemi DRM e le tasse per i diritti d’autore.

 

L’analista evidenzia la difficoltà di una situazione nella quale, per esempio, un consumatore che compra un film con un servizio di video on demand e lo registra su un Dvd-ROM può, in teoria, essere doppiamente tassato: innanzitutto attraverso il prezzo che paga per il film, ma secondariamente anche attraverso una possibile tassa sul diritto d’autore applicata al prezzo del Dvd.

Un altro problema sta nel fatto che i supporti digitali vergine come i Cd-ROM o i Dvd-ROM possono essere utilizzati per fini diversi dalla riproduzione di opera sottoposto al diritto d’autore: ad esempio, le persone che registrano le fotografie delle proprie vacanze o materiale di lavoro pagheranno ingiustamente delle tasse per il diritto d’autore.

 

Il Rapporto studia l’attuale posizione della Commissione europea su questa specifica questione, così come anche le future opzioni. Una riflessione approfondita viene dedicata anche all’uso dei sistemi DRM per proteggere i servizi on demand.

Stando alla Direttiva, le condizioni d’uso e di protezione di questi contenuti si trovano esclusivamente nelle mani dei titolari di diritto.

Questa regola potrebbe avere conseguenze sulle condizioni d’uso dei contenuti digitali se, come previsto, i servizi on demand diverranno in futuro un canale di distribuzione standard.

  

Trattando in seguito dell’acquisto della musica online, questo Rapporto considera la questione dell’interoperabilità dei DRM basandosi sull’esempio dell’iTunes Music Store di Apple.

L’uso da parte di Apple del proprio sistema DRM, FairPlay, comporta che i file musicali acquistati attraverso la piattaforma iTunes possano essere letti solo sull’iPod.

Il Report ne valuta, quindi, le conseguenze giuridiche e logistiche, approfondendo ciò che è accaduto in Francia quando VirginMega ha cercato di ottenere da Apple una licenza per l’utilizzo di FairPlay sulla propria piattaforma di musica online (Leggi articolo K4B).

Vengono esaminate anche le clausole contrattuali applicabili all’uso dei sistemi DRM al momento dell’acquisto.

 

Considerando l’esempio di iTunes, diventa evidente che spesso possano esistere delle divergenze tra la legislazione nazionale sul consumo e le clausole contrattuali imposte ai consumatori che acquistano i file musicali.

In aggiunta, l’uso dei sistemi DRM può anche consentire ai fornitori di contenuti on demand di praticare una discriminazione sui prezzi a seconda del Paese in cui il servizio viene erogato.

 

Giusto per apportare un esempio, al momento è al vaglio della Commissione Ue una denuncia che riguarda la differenza di prezzi praticata sui file scaricabili da iTunes tra la Gran Bretagna e gli altri Paesi europei (Leggi articolo K4B).

Il Report fa menzione anche alla recente consultazione pubblica, appena conclusa dalla Ue, che contribuirà in modo significativo alla formulazione delle proposte della Commissione sui contenuti online nel mercato unico europeo che saranno pubblicate nel corso del secondo semestre 2007 (Leggi articolo K4B).

 

Dopo aver esaminato l’uso dei sistemi DRM dal punto di vista degli aventi diritto e della tutela dei consumatori, l’autore dello Studio conclude che “un atto di equilibrio (non necessariamente basato sulla fiducia, ma piuttosto sull’accordo tra le due parti) sarà necessario, in modo da fornire contenuti al pubblico e una giusta remunerazione per coloro che sono coinvolti nel canale creativo”.

  

  

Digital Rights Management Systems (DRMs): Recent Developments in Europe Francisco Javier Cabrera Blázquez, European Audiovisual Observatory

  

Per approfondimenti, leggi anche l’articolo di Leonardo Chiariglione (CEDEO.net – Coordinatore del gruppo dmin.it): 
DRM: il proliferare dei sistemi ostacola lo sviluppo di un grande mercato dei contenuti digitali

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