Monito a payTv: il Garante adotta un provvedimento per proteggere la privacy dei telespettatori

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¿E” necessario prevenire forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori¿. Questo, quanto fissato dal provvedimento adottato dal Garante per la Privacy (Stefano Rodot&#224, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), che stabilisce i diritti degli utenti e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisione che si vanno sempre pi&#249 diffondendo nel nostro Paese: satellitare, via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite di calcio soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonch&#233 partecipazione, sempre via Tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato.

Il provvedimento, di cui &#232 relatore Mauro Paissan, si propone di ¿assicurare agli utenti un livello elevato dei loro diritti e della loro dignit&#224¿.

I gestori televisivi dovranno adeguarsi alle nuove direttive entro il 15 maggio. Il provvedimento stabilisce che bisogna ridurre al minimo l”utilizzo delle informazioni relative ad abbonati e utenti identificabili e dunque privilegiare sempre l”uso di dati anonimi. Inoltre, evitare tutte quelle informazioni che non sono strettamente necessarie, come nella fatturazione il titolo del film acquistato non deve comparire.

Il Garante sottolinea che le schede prepagate (quelle, ad esempio, messe in circolazione da qualche gestore per l”acquisto delle partite di calcio in digitale) garantiscono l”anonimato degli utenti. In questo caso anche l”acquirente del decoder pu&#242 essere anonimo. ¿Al massimo si potr&#224 prender nota del nome solo per evitare che qualcuno non goda pi&#249 volte del relativo contributo statale¿. Diverso &#232 ovviamente il caso di un rapporto contrattuale con un abbonato identificato. Illecite sono poi da ritenere “eventuali banche dati di titolari di antenne televisive o satellitari” (il cosiddetto catasto delle antenne).

Secondo le nuove disposizioni, non sar&#224 lecito ¿trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari¿.

In caso di televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essere adottata una tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altre ricerche campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventuale comunicazione a terzi dei dati personali.

E” di regola vietato il trattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso, convinzioni politiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante pu&#242 ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomando dell”interessato.

Il Garante ritiene insufficienti le informazioni che i gestori televisivi danno agli abbonati e che non tengono conto del fatto che gli utilizzatori dei nuovi servizi Tv possono essere, nell”ambito della famiglia o di una comunit&#224, persone diverse dall”abbonato. Dunque, informative chiare e complete e, prima di ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo, una schermata in video (del tipo “Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali”) che informi sull”uso dei dati che l”utente sta per fornire.

Il Garante inoltre decide che, per l”eventuale monitoraggio delle scelte o profilazione dell”abbonato, &#232 necessario il consenso dell”interessato, che non pu&#242 essere una condizione per stipulare il contratto relativo agli altri servizi televisivi. Il consenso pu&#242 essere espresso anche via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili &#232 necessario l”uso di una password.

In caso di fatturazione degli acquisti (ad esempio di partite o film), l”abbonato deve avere la possibilit&#224 di non ricevere una fatturazione dettagliata. Gli acquisti devono essere indicati per importo totale, data e costo, mentre solo su richiesta verranno forniti i “titoli” specifici.

Ogni informazione sugli abbonati pu&#242 essere conservata solo per un determinato periodo di tempo, indicato nel contratto. La regola generale &#232 che ogni dato deve essere cancellato o trasformato in forma anonima al pi&#249 presto. I dati dettagliati sugli acquisti non possono essere conservati per pi&#249 di 12 mesi e, in caso di cessazione del rapporto, dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.

Raffaella Natale

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