Bollette telefoniche: per la Corte di Giustizia Ue, la protezione della privacy non impedisce una fatturazione dettagliata

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Due sentenze della Corte di Giustizia puntano a rinforzare i diritti degli utenti dei servizi telefonici fissi e mobili in ambito europeo.

In un decreto del 14 settembre, la Corte ha dichiarato che le regole sulla protezione dei dati personali non impediscono agli operatori telefonici di fornire fatture in cui compaiano le chiamate individuali e che non c¿&#232 motivo di far pagare gli utenti per questo tipo di servizio.

La Corte ha confermato la tesi della Commissione, secondo la quale l¿Austria non ha rispettato l¿obbligo di assicurare che le fatture per l¿utilizzo della rete telefonica pubblica fissa siano sufficientemente dettagliate per consentire agli utenti di controllare in dettaglio la spesa per ogni chiamata.

Secondo la Corte, degli standard comuni riguardo il dettaglio delle singole chiamate permetterebbero di fornire informazioni pi&#249 circostanziate senza costi supplementari per gli abbonati.

I giudici europei hanno dunque rigettato le argomentazioni avanzate dall¿Austria secondo cui delle bollette pi&#249 precise non sarebbero state offerte a un prezzo ragionevole per gli utenti poich&#233 le disposizioni relative alla fatturazione dettagliata previste nella direttiva 98/10/CE, sono subordinate alle regole relative alla protezione dei dati personali.

La Corte ha ugualmente stabilito che l¿Austria non ha fornito degli argomenti dettagliati per avvalorare la sua tesi secondo la quale la fornitura di bollette pi&#249 dettagliate di quelle attualmente provviste, sarebbe contraria alle leggi austriache sulla protezione della privacy.

Per il Commissario Olli Rehn, membro del portafoglio Imprese e Societ&#224 dell¿Informazione, ¿Questa decisione, che stabilisce che si ha il diritto di vedere il dettaglio di tutte le chiamate fatturate, costituisce un precedente importante nel campo del servizio universale¿.

Ben inteso, ha aggiunto il Commissario, che ¿¿se gli operatori vogliono fornire dettagli supplementari a pagamento e se gli utenti sono disposti a pagare, questo non &#232 affare che ci riguarda¿.

Pur riconoscendo che le disposizioni relative alla fatturazione dettagliata non precisano quello che deve comparire su una bolletta standard completa, la Corte ritiene che il modello di fatturazione imposto dall¿Austria permette agli abbonati di dedurre soltanto il numero delle chiamate effettuate e il montante totale determinato da ogni categoria di chiamata.

Questo modello rende impossibile l¿identificazione, in ogni categoria, dei dettagli relativi alle singole chiamate e, di conseguenza, impedisce di verificare la veridicit&#224 di quanto compare in bolletta.

Al paragrafo 19 dei motivi della sentenza nel caso C-411/02 (Commissione europea contro Austria) la Corte dichiara: ¿Una bolletta che fa comparire unicamente il numero delle chiamate, il totale delle unit&#224 tariffarie utilizzate e il prezzo globale corrispondente, non permette la verifica e il controllo delle spese inerenti all¿uso della rete telefonica fissa pubblica, come stabilito dall¿articolo 14, paragrafo 2 della direttiva¿.

In un¿altra sentenza relativa alla telefonia vocale, pronunciata il 9 settembre, la Corte ha stabilito che la Francia non ha rispettato l¿obbligo di verificare che a partire dal 1° gennaio 2000, tutti gli abbonati possano conservare il proprio numero di telefono della rete pubblica, pur decidendo di cambiare fornitore del servizio.

Il caso riguardava i numeri non geografici, utilizzati principalmente per dei servizi come le chiamate gratuite e i servizi a profitto condiviso e che sono un mezzo di accesso agli utenti finali sempre pi&#249 importante.

La sentenza stabilisce chiaramente che quello che conta &#232 stabilire se la possibilit&#224 di conservare il proprio numero telefonico sia effettivamente alla portata di tutti gli abbonati, a prescindere dal fornitore del servizio.

Questo stesso principio di disponibilit&#224 effettiva si applica a altri servizi importanti per i consumatori, come la portabilit&#224 del numero mobile e la preselezione dell¿operatore.

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Alessandra Talarico