Il tributo preventivo e la gradualità della sanzione: due ulteriori no dei Providers alla disciplina del Decreto Urbani

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Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito

In merito all¿approvazione del cd decreto Urbani e alle ipotesi di emendamenti circolate in questi giorni occorre fare piena luce su due dei correttivi proposti: l¿imposizione di un tributo percentuale sulla fornitura di servizi telematici e la gradualit&#224 della sanzione per i responsabili della violazione del diritto d¿autore compiuta tramite il cd file sharing.

In merito alla prima ipotesi di lavoro occorre dire che la soluzione proposta non appare soddisfacente in quantoil problema &#232 che, come gi&#224 avviene per musicassette e altri supporti, anche in questo caso non viene preso in considerazione l”uso che della connettivit&#224 viene fatto dall”utente, in quanto il tributo &#232 concepito come una sorta di “compensazione” per autori ed editori per le copie ad uso personale ma percepito come compensazione per le attivit&#224 di pirateria.

Il dubbio &#232 che come rilevato gi&#224 in passato dalle Associazioni in difesa dei diritti dei consumatori ¿digitali¿, &#232 che questo tributo non possa essere ridistribuito in maniera equa, visto che non &#232 possibile sapere a priori quale utilizzo venga fatto dagli utenti della connettivit&#224 fornita dai providers e se sar&#224 utilizzata o meno per registrare musica o film sull¿hard disk.

L¿imposizione di un tributo generalizzato gravante sui providers &#232 in grado inoltre di determinare due effetti: il primo &#232 quello di gravare di ulteriori costi le piccole e medie imprese operanti nel settore della fornitura di servizi internet, in un momento economico in cui il settore dell¿IT &#232 in grave crisi di risorse.

Il secondo &#232 quello di generare effetti perniciosi sullo sviluppo dell¿eGovernment perseguito dal Governo attraverso lo sviluppo della banda larga.

La politica di diffusione delle tecnologie digitali per favorire tra l¿altro le categorie pi&#249 svantaggiate passa infatti per un largo uso delle nuove tecnologie a banda larga e per una diffusione sul territorio di soggetti (i providers) in grado di fornire alle collettivit&#224 tramite le P.A. i servizi di eGovernment.

Questo, stando alle iniziative promosse dal Ministro per l¿innovazione, lo spirito che anima lo sviluppo della rete di connettivit&#224 che unisce e unir&#224 tutte le nostre pubbliche amministrazioni.

Il ricorso alla banda larga ha infatti una funzione fondamentale anche nella nuova rete Connettiva delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Da un sistema odierno monocentrico basata sul sistema della rupa (Rete unitaria delle Pubbliche Amministrazioni) si sta passando ad un sistema denominato SPC (sistema pubblico di connettivit&#224) imperniato sulla distribuzione della connettivit&#224 sul territorio a una pluralit&#224 di providers, che offriranno alle pubbliche Amministrazioni i loro servigi, garantendo in tal modo, a tutti i cittadini sul territorio, di poter usufruire dei vantaggi portati dalle nuove tecnologie.

Orbene imponendo un tributo preventivo sulla connettivit&#224, ai fini di esclusiva salvaguardia dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche (e non si badi bene degli Autori, che nel nostro sistema sono ben pi&#249 tutelati rispetto all¿ordinamento statunitense) ci troveremmo nella paradossale situazione di consentire alle P.A. di incamerare risorse preventive per compensare i mancati introiti derivanti dalla pratica del ¿file sharing¿, a vantaggio di una sola categoria, seppur importante.

Il maggior introito sarebbe tuttavia azzerato dai maggiori costi per la connettivit&#224 fornita dai providers che dovrebbero sostenere in primo luogo le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione dell¿eGovernment, scaricando di fatto l¿onere economico percentuale, non sui potenziali soggetti ¿scambisti¿ bens&#236 sull¿intera collettivit&#224 interessata a fruire dei vantaggi dell¿eGovernment.

Facciamo un esempio pratico: un piccolo comune decide di fornire ai propri cittadini servizi come la possibilit&#224 di ottenere certificati digitali, le informazioni relative alla tutela delle classi disagiate, le informazioni relative ai bandi di gara per beni e servizi direttamente sul web, acquistando i servizi di un piccolo provider della zona, e contribuendo cos&#236 allo sviluppo ed alla promozione del commercio locale.

L¿approvazione del decreto Urbani e l¿apposizione di un tributo sulla connettivit&#224 innescherebbe una spirale di aumento dei prezzi sul singolo contratto di ADSL venduto dal provider che un grande operatore di telecomunicazione non avvertir&#224 se non insensibilmente grazie alle economie di scala in grado di compensare il costo del tributo.

Viceversa un aumento anche impercettibile del costo del servizio, resosi necessario dall¿imposizione aumentata generer&#224 un effetto devastante sul piccolo provider che non sar&#224 in grado di assorbire la maggiorazione dei prezzi derivante dall¿imposizione del tributo,

La conseguenza sar&#224 che il provider dovr&#224 aumentare i prezzi della connettivit&#224 anche alle P.A. annullando l¿effetto economico benefico dell¿introito preventivo ed influenzando lo sviluppo dell¿eGovernment nelle zone pi&#249 svantaggiate del nostro paese, dove storicamente sono pi&#249 presenti i piccoli e medi providers e dove &#232 pi&#249 effettivo il legame con le realt&#224 locali.

In quest¿ultimo caso l¿ effetto di promozione del benessere collettivo insito nella diffusione dell¿eGovernment viene meno a causa della necessaria compensazione a favore dei titolari dei diritti di sfruttamento generando un gettito ¿apparente¿ che invece che a favore delle P.A. va a loro esclusivo detrimento.

Per quanto attiene al requisito della gradualit&#224 della sanzione per coloro che scambiano i file protetti dal diritto d¿autore &#232 opportuno fare per una semplice considerazione di fatto:

1) Se, come riportato da diversi organi di stampa, il Ministro Urbani &#232 intenzionato a ritirare le sanzioni per il file sharing ci&#242 significa che per il nostro ordinamento il file sharing non pu&#242 essere considerato in s&#232 violazione del diritto d¿autore, in base al noto principio nullum crimen sine poena. Quindi, a legislazione esistente, lo scambio senza fine di lucro &#232 legale ed allora non si vede come i providers debbano o possano attivarsi per avvertire un soggetto del compimento di ci&#242 che &#232 lecito.

2) Ovvero il file sharing, cio&#232 lo scambio di files protetti dal diritto d¿autore per scopi non di lucro, viene considerato illecito ed allora l¿avvertimento preventivo operato dal Providers a colui che scambia materiale illecito &#232 da considerarsi un elemento di compartecipazione criminosa equiparabile al reato di favoreggiamento, nel qual caso una iniziativa preventiva del providers, che ricordiamo in base alla legislazione esistente non ha obblighi di sorveglianza preventiva, &#232 del tutto impraticabile.

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