Impresa, utenti e consumatori sulla base delle condizioni di privacy: le considerazioni di Giuseppe Santaniello

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Le normative comunitarie ampliano lo spazio dei diritti.
Per effetto di specifiche direttive emanate dalla Unione europea, rilevanti innovazioni sono state introdotte nel nostro sistema. Fra i molti esempi, vanno ricordate la legge sul diritto di accesso agli atti amministrativi (n.241 del 1990), la legge sulle garanzie nelle comunicazioni (n. 249 del 1997), la legge per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilit&#224 (n. 481 del 1995 ) e la legge sulla protezione del trattamento dei dati personali (n. 675 del 1996) nonch&#233 la fitta rete di regole in materia di comunicazioni elettroniche. Cos&#236 come va ricordata l¿ innovazione di modelli organizzativi inseriti per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso ¿istituzioni indipendenti regolative di specifici settori¿, vale a dire le autorit&#224 amministrative indipendenti, le quali traggono la loro fonte dalle direttive europee.
Le fonti comunitarie e le normative da esse derivate hanno influito come fattori riformatori, hanno contribuito ad ampliare lo spazio dei diritti dei cittadini, a rafforzarne la tutela e, in particolar modo, a stimolare la trasformazione del diritto amministrativo, assicurando una particolare prospettiva di avanzamento nello sviluppo dei valori fondamentali¿.

Lo ha affermato Giuseppe Santaniello, vice presidente dell¿Autorit&#224 Garante per la privacy, intervenendo alla presentazione del volume ¿Le fonti del diritto amministrativo¿ di Federico Sorrentino, svoltasi presso la sede dell¿Isle il 15 dicembre 2003.

Tra i settori nei quali maggiore &#232 l¿incidenza delle fonti comunitarie sul nostro ordinamento vi &#232 quello riguardante la formulazione della tutela dei nuovi diritti. ¿In questo quadro ¿ ha sottolineato il vicepresidente del Garante – assume rilievo particolare la protezione degli utenti e dei consumatori, ai quali viene attribuita una serie di importanti diritti: protezione dei dati personali, garanzia degli interessi economici, informazione adeguata, diritto alla rappresentativit&#224 organizzativa¿.

Intervenendo alla conferenza internazionale ¿Privacy, Cost to Resource ¿ Privacy da costo a risorsa¿, svoltasi a Roma il 5 e 6 dicembre 2002, Rasi aveva altres&#236 tracciato il nuovo scenario della new economy mondiale, analizzando il rapporto fra istituzione edimprese, consumatori e utenti sulla base delle condizioni di privacy. Ne riportiamo l”intervento integrale:

¿Nella fase attuale di profonde trasformazioni e innovazioni dei sistemi economici su scala mondiale il fattore privacy non poteva non collocarsi con la sua particolare rilevanza di significati individuali e sociali e soprattutto con la sua trasfigurazione da costo economico a risorsa dell¿impresa. &#091¿&#093
In tale quadro emerge uno specifico ciclo evolutivo, per cui nei mercati privacy oriented si sta delineando un rapporto del tutto nuovo, intercorrente fra i tre protagonisti dello scenario economico, l¿imprenditore, il consumatore, l¿utente , fra i quali si determina per effetto delle regole della privacy una situazione di sostanziale armonizzazione di interessi e di condivisione di obiettivi per molteplici profili.
Attraverso la funzione emergente della riservatezza quale fonte di risorse, il sistema non &#232 orientato soltanto verso l¿operatore commerciale e la protezione dei suoi diritti, ma pone l¿accento anche sulla rilevanza dei consumatori e degli utenti.


La privacy: costi e benefici

Ci&#242 premesso, si rileva che i costi della protezione dei dati personali vanno misurati in termini sia pubblici, sia privati. Vi &#232 un costo sopportato dalle strutture amministrative pubbliche nel momento in cui si apre la fase attuativa della legge-base, e vi &#232 un costo pubblico di gestione delle normative che con ritmo incalzante si susseguono nella regolamentazione di una materia in continuo divenire.
Tali oneri non sono specifici della privacy, bens&#236 sono generalizzati per ogni tipo di legislazione a carattere innovativo, che richieda l”organizzazione di nuovi nuclei strutturali e funzionali.
D¿altra parte sussistono una serie di oneri che incidono esclusivamente sulla imprenditoria privata, poich&#233 gli interventi aziendali finalizzati alla data protection hanno forti valenze di tipo commerciale. Basti avere quale punto di riferimento il costo degli adeguamenti strutturali di un¿impresa in termini di infrastrutture tecnologiche, di gestione dei processi di trattamento dei dati personali nonch&#233 di formazione e aggiornamento del personale preposto a tali compiti.
Per&#242 tali costi non sono inerti passivit&#224 aziendali, bens&#236 generano una serie di positivit&#224 per le imprese. Un impegno degli imprenditori finalizzato a soddisfare le aspettative dei consumatori, degli utenti di beni e dei servizi materiali e immateriali, sollecita le opportunit&#224 competitive dell¿impresa, promovendo l¿individuazione di formule innovative, per la fidelizzazione dei clienti e la conquista di nuovi mercati.

Ogni politica commerciale di ampia prospettiva poggia sul rapporto fiduciario col cliente e ha tra suoi fini un miglioramento di tale relazione. Anzi il vantaggio competitivo, prodotto dalla applicazione di regole aziendali per il corretto trattamento delle informazioni personali, &#232 l”effetto del consolidamento del rapporto fiduciario tra fornitore e consumatore, che la tutela della riservatezza determina. Un recente studio realizzato negli USA dal Boston Consulting Group ha evidenziato che la crescita del commercio elettronico aumenterebbe, in rapido tempo, oltre il doppio, se l”utente si sentisse sicuro ed avesse fiducia del rispetto della propria privacy nelle transazioni in rete.
E gi&#224 nell”ottobre del 1997 la Commissione europea indic&#242 delle linee di quadro, per sottolineare l”importanza della tutela e della sicurezza delle informazioni personali, al fine di effettuare attivit&#224 commerciali o comunicazioni private su Internet (Ensuring trust and security in electronic communication, 8 ottobre 1997). La Commissione sottoline&#242 che la tutela dei dati personali (mediante apposite misure di sicurezza dei dati, da parte delle imprese) &#232 il frutto di un”attivit&#224 composita e permanente, che richiede interventi di tipo organizzativo, sottoposti a continuo aggiornamento e verifica. E soggiunse che le informazioni personali devono essere protette a prescindere dalla loro forma o supporto (cartaceo, informatico o di altro tipo) su cui sono registrate.
E osserv&#242 che il principio di adeguatezza indica una relazione tra misure adottate (o da adottare) e una serie di riferimenti, quali il grado di sensibilit&#224 dei dati personali trattati, i criteri di distribuzione interni al titolare, i flussi esterni con altri responsabili, le procedure di divulgazione, il metodo di archiviazione.

Ed &#232 significativo che su un piano internazionale si &#232 registrata una sostanziale convergenza fra le imprese e l¿utenza nel conferire il valore di risorsa alla tutela della privacy on line, ai fini del potenziamento delle infrastrutture telematiche che costituiscono la fondamentale articolazione della societ&#224 dell¿informazione. Il sondaggio Harris Westin evidenzi&#242 come per il 52% degli utenti di computer la tutela della privacy sia il fattore principale che influenza la loro decisione di collegarsi in rete.


La tutela del consumtore e dell”utente. Le innovazioni. Gli interventi della Comunit&#224 Europea

In tale prospettiva della riservatezza quale risorsa di sviluppo dell¿impresa, assume valore di fattore essenziale la tutela del consumatore e dell¿utente.
Il fattore determinante del processo, che ha portato negli ordinamenti dei Paesi partners dell¿Unione europea all¿esplicito riconoscimento dei diritti dei consumatori e alla loro tutela diretta, &#232 rappresentato dall¿attivit&#224 svolta dalle istituzioni comunitarie.
Secondo l¿art. 153 del trattato CE (come modificato dal trattato di Amsterdam) la Comunit&#224 contribuisce alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, alla promozione del loro diritto all¿informazione e all¿organizzazione dei loro interessi. Ed &#232 stato con il trattato di Maastricht che la protezione dei consumatori, non specificamente considerata originariamente dal trattato di Roma, &#232 divenuta politica comunitaria a pieno titolo, in relazione agli obiettivi di fornire un contributo di rafforzamento delle misure protettive dei consumatori.
L¿evoluzione, che ha condotto a una specifica politica comunitaria, &#232 stata sostenuta a livello organizzativo da una apposita direzione generale della Commissione, col compito di vigilare sul rispetto degli interessi dei consumatori nell¿impostazione delle politiche comunitarie, di rafforzare la trasparenza del mercato, di migliorare la sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo in circolazione nel mercato unico, di accrescere la fiducia dei consumatori, in particolare attraverso un pi&#249 nutrito flusso di informazioni, di instaurare un dialogo sistematico tra la Commissione e le organizzazioni rappresentative dei consumatori.
Da tali fattori viene in rilievo una figura del tutto nuova del consumatore, la cui funzione, di primaria importanza, travalica perfino l¿ambito contrattuale intercorrente col fornitore o col produttore, per inserirsi nel quadro degli obiettivi di trasparenza del mercato e di ottimizzazione della qualit&#224 dei prodotti.
Con la decisione del 25 gennaio 1999 la Comunit&#224 si &#232 dotata di uno strumento operativo unitario, stabilendo il quadro generale per le attivit&#224 volte a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire loro un elevato livello di protezione.
Tale quadro &#232 adottato per il periodo 1999-2003 a sostegno e completamento della politica degli Stati membri, e comprende azioni di ausilio ad attivit&#224 delle organizzazioni europee dei consumatori e di sostegno finanziario a progetti specifici.


La legge italiana

Per quel che riguarda l¿ordinamento italiano la legge 281/1998 ha introdotto la disciplina generale dei consumatori e degli utenti. Essa riguarda principalmente tre temi. In primo luogo sotto il profilo sostanziale garantisce i diritti fondamentali e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti.
In secondo luogo, sotto il profilo processuale, promuove la protezione di tali diritti e interessi, definendo il ruolo delle associazioni dei consumatori in giudizio.
In terzo luogo si occupa della rappresentanza a livello istituzionale dei consumatori e degli utenti, istituendo il consiglio nazionale.
In particolare la legge tratta dei diritti alla qualit&#224 dei prodotti e dei servizi, alla correttezza, trasparenza ed equit&#224 nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, nonch&#233 dei diritti all¿erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza¿.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)