Privacy: SMS e pubblicità, interviene il Garante

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Altol&#224 dal Garante della Privacy ai gestori di tlc che usano gli sms per informare i clienti su iniziative, offerte promozionali, giochi, premi, lotterie e altro, senza aver prima ottenuto dai clienti stessi l¿esplicito consenso all¿uso dei loro dati. L¿indicazione emerge dalla decisione presa dall¿Autorit&#224 di garanzia riguardo un ricorso presentato dal titolare di un¿utenza telefonica mobile di un gestore non nominato, il quale lamentava un ¿riscontro inidoneo¿ ¿ si legge nel comunicato pubblicato sulla Newsletter 191 del Garante della Privacy – da parte del gestore, alla sua istanza formulata ai sensi dell¿art. 13 della legge n. 675/1996, nella quale ¿si opponeva all¿invio di sms promozionali e chiedeva che gli fossero comunicati i dati personali detenuti dalla societ&#224 relativi alla carta ricaricabile attivata¿.

Il ricorso denunciava l¿operato del gestore, che pur avendo trasmesso al cliente la documentazione richiesta relativa ai dati personali detenuti, aveva successivamente inoltrato allo stesso utente un messaggio sms promozionale. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell¿Autorit&#224, il gestore si era giustificato affermando che ¿l¿ulteriore messaggio sms non richiesto era stato inviato a tutti i clienti iscritti a uno specifico programma di fidelizzazione per informarli di un cambiamento che interessava tutta la clientela¿, si legge sempre nella Newsletter dell¿Autorit&#224.

Il Garante, perci&#242, prendeva atto delle ragioni addotte dal gestore e della tempestiva comunicazione della documentazione richiesta, rilevando altres&#236 che l¿azienda aveva gi&#224 ricevuto dal ricorrente ¿una specifica revoca del consenso al trattamento dei dati personali per l¿invio di materiale pubblicitario o informativo di qualunque genere verso quella specifica utenza telefonica¿.

Secondo l¿Autorit&#224 guidata da Stefano Rodot&#224, quindi, anche per inviare quel nuovo messaggio sms riguardante il cambiamento del programma di fidelizzazione, il gestore avrebbe dovuto comunque osservare l¿obbligo di limitarsi ai soli soggetti che avevano espresso consenso e interesse all¿invio del messaggio in questione. In seguito all¿esito del ricorso, ora il gestore mobile dovr&#224 rimborsare all¿utente le spese sostenute per il ricorso.