Privacy: è lecito chiedere il blocco di messaggi pubblicitari trasmessi via satellite

di Raffaella Natale |

Italia


Le vie della pubblicità sono infinite. E ovviamente passando anche per le trasmissioni televisive via satellite. Ma non senza regole. Secondo l’Autorità per la tutela dei dati personali, infatti, è nel pieno diritto il cittadino che chiede di non ricevere pubblicità mediante decoder dalla tv via satellite alla quale è abbonato. Il principio è stato sancito dal Garante, che ha accolto il ricorso di un abbonato che si era visto arrivare, tramite decoder, un messaggio pubblicitario sul proprio televisore e aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo. l’interessato si era rivolto al Garante che aveva invitato la società ad aderire alle richieste dell’abbonato.La società aveva dichiarato di aver attivato alcune procedure volte ad evitare il recapito di messaggi pubblicitari, ma nonostante le rassicurazioni l’invio era proseguito.

 

l’Autorità, riconoscendo fondato il ricorso, ha osservato che la condotta della società, la quale non ha fornito riscontro tempestivo e idoneo alle richieste dell’interessato ottemperando solo tardivamente a quanto richiesto, viola i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere puntualmente assicurato il rispetto del diritto di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur essendo in atto con la società un rapporto contrattuale.

Inoltre ¿ ha sottolineato il Garante ¿  il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza indesiderata deve essere garantito dalla società non solo sulla base di una procedura occasionale, come nella vicenda esaminata, ma con l’adozione di necessarie misure, anche tecniche, atte ad inibire in modo permanente l’invio di messaggi indesiderati e ad assicurare l’agevole ed effettivo esercizio dei diritti, in questo caso l’opposizione del ricorrente all’uso per fini pubblicitari dei propri dati personali.

 

l’Autorità ha pertanto imposto alla società televisiva di inibire con effetto immediato ulteriori invii di comunicazioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi ogni mezzo anche cartaceo (ovviamente, incluso il decoder), dando conferma di aver ottemperato sia al ricorrente, sia alla stessa Autorità. l’eventuale inosservanza del provvedimento potrebbe comportare una specifica responsabilità penale.