Valutazione e richiesta di modifica dell´offerta di Telecom Italia

di |

Italia



DATI GENERALI

Articolo (l.287/90)

22 – Attivit&#224 consultiva

Rif

AS258

Decisione

03/10/2002

Invio

04/10/2002
PUBBLICAZIONE

Bollettino n.

11/2003
SEGNALAZIONE/
PARERE

Mercato

(642) Telecomunicazioni
(I) Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Destinatari

Autorit&#224 per le Garanzie nelle comuniocazioni

L”Autorit&#224 Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformit&#224 a quanto previsto dall”articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e sulla base della richiesta pervenuta in data 6 agosto 2002 da parte di codesta Autorit&#224 ai sensi dell”articolo 4, comma 9, del DPR 19 settembre 1997 n. 318, intende svolgere le seguenti considerazioni in ordine allo schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell”Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l”anno 2002 (OIR 2002 d”ora in avanti)((*) &#091Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 02/03/CIR, Valutazione e richiesta di modifica dell”offerta di riferimento per l”anno 2002 di Telecom Italia, pubblicata sul sito www.agcom.it il 20 marzo 2003.&#093*).

In primo luogo, con riguardo alla tempistica dell”Offerta di Interconnessione di Riferimento, l”Autorit&#224 sottolinea l”esigenza, gi&#224 evidenziata in passato, che questa sia valutata e approvata con un congruo anticipo rispetto all”anno di effettiva applicazione. Ci&#242 al fine di eliminare l”incertezza nelle transazioni fra operatori, garantendo una corrispondenza temporale fra prezzi e costi delle prestazioni offerte. A tale riguardo, l”Autorit&#224 auspica che, nella delibera relativa all”approvazione dell”OIR 2002, sia fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia debba presentare l”Offerta di Interconnessione per il 2003.

L”Autorit&#224 ritiene inoltre necessario ribadire che l”attivit&#224 di valutazione e di verifica di tutti i costi dichiarati da Telecom Italia rispetto ai dati di contabilit&#224 regolatoria per l”esercizio di riferimento, certificati dal soggetto indipendente nominato, ai sensi dell”articolo 8, comma 4, del DPR n. 318/97 costituisce un prerequisito indispensabile per ogni attivit&#224 di regolamentazione in materia.
Ci&#242 anche con particolare riferimento alla previsione di un passaggio alla metodologia di valorizzazione dei costi di interconnessione ai valori incrementali di lungo periodo, nonch&#233 all”introduzione di un meccanismo di fissazione di un livello minimo di riduzione percentuale delle tariffe di interconnessione rispetto a quelle applicate negli anni precedenti (c.d. network cap).
L”introduzione di tali meccanismi di riduzione programmata dei costi di interconnessione, che appare improcrastinabile perch&#233 necessaria a spingere l”incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza, presuppone infatti una determinazione dei livelli tariffari di base fondata sui costi effettivi di interconnessione e un”attenta valutazione degli incrementi di efficienza attesi, entrambi elementi che non possono essere disgiunti da una adeguata e completa conoscenza dei costi di Telecom Italia.
In assenza di un”adeguata base informativa, e pur condividendo alcune specifiche valutazioni di codesta Autorit&#224 e le relative determinazioni che, nello schema di provvedimento in esame, modificano le proposte di Telecom Italia, ad esempio in relazione all”aggregazione delle condizioni economiche per i servizi via singolo e doppio SGT, o, in relazione ai servizi di accesso a Internet, di differenziazione del costo del servizio di terminazione verso numerazioni 701, l”Autorit&#224 non pu&#242 non rilevare che le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione proposte da Telecom Italia nell”OIR 2002, pur presentando una riduzione rispetto a quanto fissato nell”OIR 2001, appaiono attestarsi su valori che continuano a discostarsi, ad esempio per il servizio di interconnessione su doppio SGT, dai valori corrispondenti di best practice europea.

In terzo luogo, e con attenzione alle dinamiche di mercato di pi&#249 lungo periodo, l”Autorit&#224 ritiene che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell”offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale dell”incumbent assuma una rilevanza strategica, in considerazione del fatto che l”unbundling del local loop appare, nonostante le difficolt&#224 che attualmente sta incontrando ad affermarsi in molti Paesi della Comunit&#224 Europea, lo strumento pi&#249 adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l”eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l”accesso agli utenti finali.
A tale riguardo, l”Autorit&#224 condivide la valutazione espressa nello schema di provvedimento in commento secondo la quale la proposta presentata da Telecom Italia nell”ambito dell”OIR 2002 di valorizzazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale deve considerarsi inadeguata in quanto non rispetta il richiesto principio di parit&#224 di trattamento interna-esterna, dato che sono stati attribuiti in capo agli operatori interconnessi numerosi oneri non riscontrabili in eguale entit&#224 nell”analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia.
Peraltro, l”Autorit&#224 deve riscontrare come la metodologia utilizzata da Telecom Italia per la valorizzazione di taluni dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio il canone di affitto per il servizio di co-locazione, &#232 basata sui costi correnti e non gi&#224 sui costi storici pienamente allocati, cos&#236 come stabilito dall”articolo 8, comma 2, della delibera n. 2/00/CIR.
Con riguardo a tali aspetti, l”Autorit&#224 ritiene quindi di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parit&#224 di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione allineandoli ai relativi costi storici.

Con riferimento infine alla specifica questione della remunerazione richiesta da Telecom Italia ad altri operatori per i servizi di fatturazione e rischio insolvenza per i servizi offerti su numerazioni non geografiche, l”Autorit&#224 ritiene fortemente discutibile, in radice, la stessa necessit&#224 di sottoporre ad attivit&#224 di regolamentazione i valori economici relativi al rischio insolvenza. La materia infatti appare pi&#249 correttamente trattabile a livello di specifici rapporti negoziali da stipularsi fra Telecom Italia e i diversi operatori interessati, anche con riferimento alla possibilit&#224 di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti.
In ogni caso, l”Autorit&#224 deve rilevare che le percentuali sul fatturato di competenza di Telecom Italia per la prestazione dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza, come definite dalla medesima societ&#224 nell”ambito dell”OIR 2002, ma anche come poi modificate da codesta Autorit&#224 nello schema di provvedimento in commento, appaiono, anche alla luce dei relativi benchmark europei, piuttosto elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci individuate.

In conclusione, l”Autorit&#224 confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del provvedimento relativo all”offerta di interconnessione di riferimento per il 2002 di Telecom Italia.