Gli indirizzi email non sono pubblici, afferma il Garante della Privacy

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Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilit&#224 degli indirizzi eMail che Internet consente, non rende lecito l”uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi eMail non sono, insomma, “pubblici” come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.
Il principio &#232 stato ribadito dall”Autorit&#224 Garante (composta da Stefano Rodot&#224, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare eMail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le societ&#224 che avevano inviato le eMail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perch&#233 gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano “pubblici”.

Niente di pi&#249 sbagliato, afferma l”Autorit&#224. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o pi&#249 soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilit&#224 da parte di chiunque. La circostanza che l”indirizzo eMail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralit&#224 di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l”invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.
L”Autorit&#224 sottolinea che l”eventuale disponibilit&#224 in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va “rapportata alle finalit&#224 per cui essi sono pubblicati sulla rete”.

A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano “a tavolino” a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza. Per poter inviare eMail senza violare la privacy degli utenti web &#232 obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.
Uno degli ultimi casi di cui si &#232 occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una eMail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalit&#224 di istituto, sul sito dell”università presso la quale insegna.