Garante privacy: cassette di sicurezza ‘self service’ con le impronte digitali

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Garante Privacy

Il Garante privacy ha autorizzato una banca ad installare un sistema automatizzato per la gestione delle cassette di sicurezza che consente ai clienti, attraverso l’uso delle impronte digitali, l’accesso tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24,  senza l’intervento del personale dell’istituto di credito. Il sistema, sottoposto a verifica preliminare dell’Autorità,  non comporta la creazione di un archivio centralizzato di dati biometrici, poiché l’impronta digitale, o meglio il codice numerico (template) da essa ricavato alla prima rilevazione, è conservato esclusivamente nella smart card in possesso del cliente.

 

Per accedere alle cassette di sicurezza  il cliente deve procedere alla propria “autenticazione” cmediante un codice PIN e il confronto tra la propria impronta digitale e il template  memorizzato sulla smart card. A quanti, invece, non vogliono o non possono avvalersi del sistema di riconoscimento biometrico sarà comunque garantita una modalità di accesso alternativo alle cassette di sicurezza, in tal caso però fruibile solo durante l’orario di sportello e previa identificazione personale.

 

Nel dare il via libera al progetto, l’Autorità ha ritenuto lecito e proporzionato il trattamento di dati biometrici dei clienti, ai quali va richiesto un consenso scritto. In particolare è lecita – secondo il Garante – la finalità perseguita dalla banca di voler innalzare il livello di sicurezza e poter così coniugare la tutela dei beni  conservati nelle cassette con l’utilità di garantire alla clientela un servizio continuativo. Il trattamento inoltre – sempre a parere del Garante –  è risultato proporzionato, poiché non è prevista la conservazione dei dati biometrici in archivi centralizzati ma il dato criptato dell’impronta è memorizzato esclusivamente nella smart card. 

 

All’istituto di credito è stato inoltre prescritto di informare chiaramente i clienti  della possibilità di un accesso alternativo alle cassette di sicurezza  senza rilevazione delle impronte e  di notificare all’Autorità il trattamento dei dati biometrici prima dell’inizio delle operazioni. La banca dovrà infine designare per iscritto il personale incaricato del trattamento dei dati e fornire loro adeguate istruzioni alle quali attenersi.