Garante Privacy: ‘No alla diffusione di dettagli che rendono identificabili minori vittime di violenza’

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Una vecchia storia di violenza che due sorelle avevano voluto dimenticare. Poi la separazione e la vita che continua in due famiglie diverse. Un giorno la maggiore decide di andare ospite in una trasmissione televisiva per testimoniare gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne. Incalzata dalle domande della conduttrice racconta di come anche la sorellina, al tempo di soli due anni, avesse subito gli stessi soprusi.
Nel corso dell’intervista si susseguono dati e descrizioni tali da consentire l’identificazione della piccola vittima della violenza, ora quattordicenne. Un trattamento di dati giudicato illecito dall’Autorità Garante per la privacy, il cui intervento è stato sollecitato dai genitori adottivi della giovane. L’Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione dell’intervista nelle parti in cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della trasmissione.
Come più volte ribadito dall’Authority – e come stabilito dal Codice della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice deontologico dei giornalisti – il diritto del minore alla tutela della propria riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili. Rivelare dunque il cognome della bambina e l’area geografica di residenza, come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignità.
Nel caso esaminato dal Garante è emerso, inoltre, che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice del programma.
A tale proposito, l’Autorità nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come, a prescindere dalla facoltà dell’intervistato di raccontare liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il conduttore televisivo l’obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori.