Decreto fiscale

Fatturazione a 28 giorni, Stefano Esposito (Pd) ‘Abolita per tutti, anche per il mobile’

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Stefano Esposito, autore dell’emendamento al Decreto Fiscale: ‘La fatturazione a 28 giorni non si salva per nessuno, nessuna deroga’.

La fatturazione a 28 giorni “non si salva per nessuno”, nemmeno per la telefonia mobile, “il mio emendamento è chiarissimo al riguardo, nessuna deroga”. Lo ha detto oggi a Key4biz Stefano Esposito, senatore del Pd autore dell’emendamento al Decreto Fiscale (Art. 19-bis “Misure per la tutela dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi”) che, se approvato così com’è, sarà la pietra tombale della fatturazione a 28 giorni (escluse le promozioni temporanee o stagionali).

Ma che significa concretamente? L’emendamento propone di imporre “la cadenza mensile o di multipli del mese” per tutti i servizi di pubblica utilità (regolamentati) (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni, pay tv) senza alcuna eccezione.

Inoltre, l’emendamento prevede un inasprimento delle sanzioni che le varie Authority potranno irrogare in caso di mancato rispetto dei price cap tariffari, come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, che raddoppia da 2.500 a 5.000 “e non superiori nel massimo al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio” (modifica art. 2, comma 20 lettera c della legge 14 novembre 1995 n 481).

L’emendamento, con una modifica all’art. 98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, obbliga inoltre a vigilare “sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500mila a 5 milioni e dispone a carico dell’operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione”.

Nell’emendamento è inoltre prevista “la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo” dell’operatore “abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti”.

Le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica sono i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.