testamento biologico

Banca dati nazionale del “Dat”, via libera del Garante privacy

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Testamento biologico: ok dal Garante all’istituzione di un deposito unico nazionale delle “dichiarazioni anticipate di trattamento" o Dat, con accesso “tempestivo” alle stesse dichiarazioni da parte del personale medico in caso di necessità. I dati saranno conservati in banca per dieci anni dopo il decesso degli interessati.

È arrivato oggi il via libera definitivo da parte del Garante privacy al decreto proposto dal Ministero della Salute per l’istituzione della “banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)”, che poi è il noto argomento del “testamento biologico”, tramite cui si consente alla persona di stabilire in anticipo “i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi”.
Un tema estremamente delicato, che tocca principi di fede e laici allo stesso tempo, e che necessita di essere normato e regolamentato. Ministero e Garante lo hanno affrontato, rispettivamente istituendo e approvando la banda dati, e soprattutto con il loro lavoro hanno favorito la costituzione di “un deposito unico nazionale di tali dichiarazioni” (la banca appunto), seppure rilasciate su base volontaria, costantemente aggiornato e monitorato, “con la possibilità di un accesso tempestivo alle stesse dichiarazioni da parte del personale medico in caso di necessità”.

Il funzionamento della banca dati
Al suo interno, si legge nella nota del Garante, “saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell’eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale”.
I dati saranno conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato e ad essi potranno accedere il medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, e il fiduciario, se nominato.
La banca dati, è spiegato nella nota del Garante, sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli “originali” delle Dat.
Tali soggetti, potranno trasmettere copia della Dat alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare allegato al decreto.

Le modifiche al testo e la conformità alla privacy
Il via libera del Garante è però subordinato ad alcune azioni richieste per modificare il testo dello schema di decreto, “per renderlo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati”.
In particolare, in attesa della realizzazione della banca dati nazionale, “il Garante ha chiesto maggiori tutele per quanto riguarda le modalità di accesso alle Dat, da parte del medico che ha in cura l’assistito o del fiduciario, come pure la corretta individuazione dei soggetti, che in qualità di titolari del trattamento, sono legittimati a trasmettere le Dat alla banca dati”.
Ulteriori richieste al Ministero, già comunicate in precedenza, sono: la comunicazione all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, dell’avvenuta acquisizione della documentazione nella banca dati nazionale; per quanto riguarda i tempi di conservazione, la cancellazione dei dati trascorsi dieci anni dal decesso del dichiarante.
Al Ministero il compito ora di individuare “modalità più rispettose della disciplina sulla riservatezza” per fornire al medico e al fiduciario “le informazioni circa l’esistenza della dichiarazione ed il luogo dove la stessa è conservata”.