Il documento

Web tax all’italiana, nessuna sanzione per il primo periodo di applicazione

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L’imposta sui servizi digitali in Italia per il suo primo anno di applicazione non prevede nessun tipo di sanzione per gli obblighi documentari e contabili. Il legislatore ha previsto un periodo di osservazione.

La scadenza per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (Isd) è stata fissata per il prossimo 16 maggio 2021.

Una decisione presa lo scorso 15 gennaio, che vede ora arrivare le indicazioni ed i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite specifica circolare.

L’imposta e la circolare

La cosa interessante è che per il primo anno di applicazione dell’imposta non sono previste sanzioni di alcun tipo.

Nella circolare è scritto: “per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente”.

La motivazione di tale scelta, si legge nel documento, sta nella complessità della definizione dell’imponibile e dell’obbligo di un’apposita contabilità. Il primo periodo di applicazione, quindi, è da considerarsi caratterizzato da “potenziali difficoltà e obiettive condizioni di incertezza”.

A tal fine, si legge ancora nel documento dell’Agenzia, “il legislatore ha previsto un periodo di osservazione coincidente con l’anno solare, immediatamente antecedente rispetto a quello rilevante per la determinazione dei ricavi imponibili”.

Imponibile e geolocalizzazione

In linea generale, l’Isd è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni.

Nello specifico, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.

Proprio per questo, la circolare diffusa dall’Agenzia ha affrontato il tema della geolocalizzazione, “per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia”.

Al suo interno sono illustrare le modalità per determinazione la base imponibile ed eliminare eventuali fenomeni di imposizione “a cascata”, che secondo il legislatore potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.

Il documento, infine, fornisce indicazioni anche per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, alla nozione di impresa e dalla definizione di gruppo.