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Vuoi vendere un eBook di seconda mano? Serve l’ok dell’autore

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Lo ha definito la Corte Europea che si è espressa su una sentenza in merito al ricorso di due associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, volto a vietare alla società Tom Kabinet di mettere libri elettronici a disposizione dei membri del "club di lettura".

Per vendere un ebook usato occorre l’autorizzazione dell’autore. Nella sentenza Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers (C-263/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Grande Sezione della Corte Europea ha dichiarato che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore.

ebook: le due associazioni contro la Tom Kabinet

La Nederlands Uitgeversverbond (NUV) e la Groep Algemene Uitgevers (GAU), due associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, hanno proposto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) un ricorso volto a vietare, tra le altre, alla società Tom Kabinet di mettere libri elettronici a disposizione dei membri del «club di lettura» creato da quest’ultima sul suo sito Internet o di riprodurre tali libri.

La NUV e la GAU sostengono che queste attività violano i diritti d’autore dei loro affiliati in quanto “mettendo in vendita libri elettronici di ‘seconda mano’ nell’ambito di tale club di lettura, la Tom Kabinet effettuerebbe una comunicazione al pubblico non autorizzata di tali libri”.

La Tom Kabinet sostiene, per contro, che tali attività rientrano nel diritto di distribuzione, soggetto ai sensi della summenzionata direttiva a una regola di esaurimento allorché l’oggetto interessato – nel caso di specie i libri elettronici – sia stato venduto nell’Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso. Tale regola comporterebbe che la NUV e la GAU, in seguito alla vendita dei libri elettronici di cui trattasi, non avrebbero più il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la distribuzione al pubblico di tali libri.

Cosa ha stabilito la corte

La Corte ha considerato che la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente non rientra nel diritto di «distribuzione al pubblico» previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì nel diritto di «comunicazione al pubblico» contemplato all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, al quale non si applica l’esaurimento conformemente al paragrafo 3 di quest’ultimo articolo.

A sostegno di questa dichiarazione, la Corte ha segnatamente dedotto dal Trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), da cui ha avuto origine la direttiva in esame, nonché dai lavoratori preparatori di quest’ultima, che il legislatore dell’Unione aveva inteso riservare tale regola dell’esaurimento alla distribuzione di oggetti tangibili, come i libri incorporati su un supporto materiale.

La dematerilizzazione

Applicare tale regola dell’esaurimento ai libri elettronici rischierebbe, invece, di incidere sull’interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso in maniera assai più significativa che in ipotesi di libri incorporati su un supporto materiale, dato che le copie digitali dematerializzate di libri elettronici non si deteriorano con l’uso e costituiscono, quindi, perfetti sostituti delle copie nuove su un eventuale mercato di seconda mano.

Per quanto riguarda più in particolare la nozione di «comunicazione al pubblico», la Corte ha dichiarato che quest’ultima dev’essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo. Tale nozione consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima al pubblico.

Per quanto riguarda il primo elemento, dalla relazione sulla proposta di direttiva 2001/29 risulta che «l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero l’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)» e che «[è] irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno». Pertanto, secondo la Corte, il fatto di mettere le opere di cui trattasi a disposizione di chiunque si registri sul sito Internet del club di lettura dev’essere considerato come una «comunicazione» di un’opera, senza che sia necessario che detta persona si avvalga di tale possibilità scaricando effettivamente il libro elettronico da detto sito Internet.

Per quanto concerne il secondo elemento, si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione. Nel caso di specie, secondo la Corte, il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite la piattaforma del club di lettura è notevole. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l’opera di cui trattasi deve essere considerata come comunicata a un pubblico.

La comunicazione al pubblico

Inoltre, la Corte ha dichiarato che un’opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico.

Nel caso di specie, dato che la messa a disposizione di un libro elettronico è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell’utente che ha scaricato il libro elettronico di cui trattasi, a partire dalle sue proprie apparecchiature, si deve ritenere che una comunicazione come quella effettuata dalla società Tom Kabinet sia fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo.