Piano Italia 5G

Tar Lombardia dà ragione a INWIT: Torri Tlc hanno valenza costituzionale. Tar Puglia: Piano Italia 5G con fondi PNRR di interesse pubblico

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Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di INWIT per la realizzazione di una nuova torre di telecomunicazione nel parco regionale dei colli di Bergamo: Le infrastrutture di Tlc sono opere di urbanizzazione primaria, come strade e reti elettriche, fondamentali per l’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale. Sulla stessa linea il Tar Puglia nel comune di Aradeo (Le): Torri Tlc in ambito Pnrr sono di interesse pubblico.

I giudici amministrativi in diverse regioni del Paese – in questo caso specifico in Lombardia e Puglia – si pronunciano al fianco di INWIT e della digitalizzazione del Paese, per promuovere la realizzazione del Piano Italia 5G, superando i numerosi dinieghi che rischiano di sabotare gli obiettivi di copertura del progetto finanziato con fondi del PNRR che scade nel giugno del 2026. Il 38% del piano è stato già realizzato, i lavori sono in linea con le stringenti milestones previste. Ma ben fanno i diversi Tar regionali a ribadire il superiore ruolo delle infrastrutture Tlc per l’interesse pubblico e il superamento del digital divide. Di seguito due diverse sentenze che ribadiscono questi concetti, facendo scuola.

Tar Lombardia e il caso del Comune di Ponteranica (BG)

Le torri di telecomunicazioni hanno valenza costituzionale, nel senso che sono fondamentali per l’attuazione del principio di inclusione, e per questo vanno realizzate ovunque sia necessario portare la copertura. Senza esclusioni. E’ questo in sintesi il principio insito nella sentenza n. 610/2025, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia ha accolto il ricorso presentato da INWIT contro il provvedimento che negava l’autorizzazione all’installazione di un’infrastruttura digitale di telecomunicazione in un’area del Parco regionale dei Colli di Bergamo, nel Comune di Ponteranica (BG). Di fatto, la sentenza ribadisce che le infrastrutture di telecomunicazione devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale.

Torre di Ponteranica nel quadro del Piano Italia 5G

La torre di Ponteranica è prevista in esecuzione dal Piano Italia 5G del PNRR, di cui INWIT è capofila e che ha come obiettivo lo sviluppo della connettività ultrabroadband nelle aree a fallimento di mercato, quelle non incluse nei normali piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni perché considerate anti economiche. In particolare, nonostante la presentazione da parte di INWIT di misure mitigative dell’impatto visivo della torre, nel rispetto delle normative ambientali, la Commissione per il Paesaggio del Parco aveva espresso parere contrario, seguito da un diniego formale emesso dal Parco dei Colli di Bergamo.

Torri Tlc vanno assimilate a opere di urbanizzazione primaria

Alla luce del contesto e del bilanciamento di interessi pubblici e privati, la sentenza del TAR ha confermato che nonostante il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco non consenta la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione ai sensi dell’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003 (già art. 86, comma 3), queste devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria – alla stregua di strade, rete idrica ed elettrica -pur restando di proprietà dei rispettivi operatori; e in linea con la giurisprudenza consolidata, le infrastrutture di telecomunicazione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica in quanto la loro presenza capillare è necessaria per assicurare i livelli delle prestazioni che, in ottica di inclusione sociale, l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

Il ruolo di inclusione sociale delle reti

La sentenza dei giudici amministrativi riconosce quindi il valore sociale delle opere di infrastrutturazione di rete, a sua volta basato su principi costituzionali, e aggiunge che, in ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati, si deve tener conto della funzione servente che queste hanno per lo sviluppo di un’ampia serie di servizi pubblici (per es. nel settore della sanità, della sicurezza e della giustizia) sempre più dipendenti dalla velocità e dall’efficienza dei servizi di rete. Infine, in continuità con questo orientamento, i giudici aggiungono che la valutazione di impatto paesistico deve considerare sì la componente paesaggistica, ma non può prescindere da un’ineliminabile dimensione sociale.

In altre parole, la copertura di aree in digital divide del Piano Italia 5G prevale sui vincoli paesaggistici se di mezzo ci sono dei fondi pubblici.

Sulla stessa linea il Tar Puglia, il caso del comune di Aradeo (Le): Torri Tlc in ambito Pnrr sono di interesse pubblico

A conferma del fatto che i tribunali cominciano a svegliarsi c’è anche un’altra sentenza, in questo caso del Tar Puglia, che pochi giorni fa ha accolto un altro ricorso di INWIT, dando disco verde alla realizzazione della nuova torre di telecomunicazione nel comune di Aradeo (Le), avendo riconosciuto la superiore finalità di interesse pubblico delle infrastrutture digitali realizzate nell’ambito del Pnrr per la copertura delle aree bianche in digital divide.

Comuni non possono opporsi a infrastrutture del PNRR in aree bianche

In questo caso, i giudici amministrativi precisano che nel caso in cuiINWIT agisca nell’ambito del PNRR non può essere paragonata a un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale, ma deve esser considerata come attuatore di un progetto pubblico per il perseguimento dell’interesse generale. In questa veste, INWIT abilita infatti la connettività dei cittadini, che altrimenti resterebbero privi del servizio di connettività. Ed è proprio questa finalità superiore di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, che secondo il TAR giustifica la natura eccezionale e derogatoria delle disposizioni, non solo rispetto alla pianificazione comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori.

In altre parole, i Comuni non possono opporre dinieghi alla realizzazione di nuove torri nell’ambito di un progetto finanziato con fondi del PNRR per il superamento del digital divide nelle aree bianche.

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