Antitrust eservizi a pagamento

Servizi mobili ‘premium’: Antitrust avvia istruttoria su pratiche scorrette degli operatori

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Agli operatori viene contestata la fornitura agli utenti di servizi a pagamento (servizi premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e l’addebito dei relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.

L’Autorità antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei 4 operatori mobili italiani H3G, Telecom Italia,Vodafone e Wind, con l’obiettivo di accertare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta consistente, nella fattispecie, nella fornitura agli utenti di servizi a pagamento (servizi premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e nell’addebito dei relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.

Due le condotte contestate a Vodafone e Wind. La prima riguarda “l’omissione di informazioni rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco”.

La seconda è relativa all’implementazione “di un sistema automatico di trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile”.

Un ulteriore addebito è mosso nei confronti diTelecom Italia e H3G: “l’utilizzo da parte dei CSP e degli operatori di telefonia (anche in qualità di Internet Service Provider ISP) di modalità di presentazione dei messaggi volti a promuovere i servizi a pagamento (link, pop up e banner presenti nelle app o sui siti web) contenenti informazioni non rispondenti al vero e/o omissioni informative circa gli elementi principali dell’offerta (caratteristiche, prezzo ecc.) e i diritti dei consumatori nella contrattazione a distanza (recesso ecc.), nonché caratterizzate da meccanismi che determinano l’accesso ai predetti servizi e la loro attivazione con conseguente relativo addebito sul credito telefonico, in modo accidentale o, comunque, in assenza di una espressa manifestazione di volontà del consumatore (sfioramento manuale dello schermo da parte dell’utente, clik sul pulsante che identifica il comando di chiusura del relativo banner ecc.)”.

Le aziende interessate, informa l’Autorità, potranno intervenire nel procedimento inviando quanto previsto dalla Delibera AGCM 5 giugno 2014.