L’onda regolatoria

Separazione della rete. Un’operazione di sistema, piuttosto che una diatriba tra Tim e Open Fiber

di Emiliano Paglia |

Cosa dice la delibera 'analisi dei mercati dell’accesso' di Agcom? Uno dei provvedimenti cardine dell’attività regolatoria dell'Autorità: costituisce l’insieme dei rimedi regolamentari, così come previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ritenuti necessari per far evolvere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva tra gli operatori.

Guardare è semplice, ma vedere è tutt’altra cosa. Guardiamo un quadro, un film, lo smartphone, guardiamo il mare con le sue onde che si avvicinano alla riva. Già, guardiamo le onde ma in realtà non le stiamo vedendo. Guardando le onde abbiamo la netta percezione di una massa d’acqua in movimento verso la costa, eppure – trascurando altri fenomeni come le maree o le correnti – quell’acqua non si sta spostando. Ciò che noi non vediamo è che le particelle d’acqua si limitano ad oscillare verticalmente attorno alla loro posizione di equilibrio. Se invece di analizzare la singola particella consideriamo il fenomeno in un’ottica più ampia, quel salire e scendere sincronizzato di particelle vicine genera un fenomeno macroscopico complessivo, l’onda visibile, in grado di spingere in avanti una tavola da surf.

“Uno dei provvedimenti cardine dell’attività regolatoria di Agcom”

Restando in tema marino, il 5 agosto 2019 l’Agcom ha pubblicato la delibera n. 348/19/CONS nota come analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa o più semplicemente analisi dei mercati dell’accesso.

L’analisi dei mercati dell’accesso è, generalmente, uno dei provvedimenti cardine dell’attività regolatoria dell’Autorità nel settore delle comunicazioni elettroniche in quanto definisce, in ottica prospettica lungo un arco pluriennale, le condizioni tecniche ed economiche con cui gli operatori identificati come aventi significativo potere di mercato (cosiddetti operatori notificati o operatori SMP) devono fornire accesso a porzioni della propria rete da parte degli operatori alternativi. Costituisce quindi l’insieme dei rimedi regolamentari, così come previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ritenuti necessari per far evolvere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva tra gli operatori. L’analisi dei mercati è svolta ciclicamente in modo da rilevare i feedback della precedente attività regolatoria, intercettare i cambiamenti emergenti nel mercato e conformare in tal modo il nuovo impianto di rimedi regolamentari da applicare.

È tipicamente un provvedimento molto complesso nel quale confluiscono e trovano simultanea applicazione le competenze giuridiche, economiche ed ingegneristiche dell’Agcom. Ebbene, la delibera n. 348/19/CONS rappresenta un tentativo di spingersi al limite nel livello di complessità: il provvedimento contiene 2 allegati, 6 documenti e 8 annessi ai documenti per un totale di 17 elaborati e circa 650 pagine complessive. Una simile mole è giustificata dalla volontà, audace, di affrontare e regolamentare una moltitudine di aspetti ponendo il provvedimento in parte in continuità ed in parte in assoluta novità rispetto alle analisi di mercato precedenti.

La stessa delibera afferma di perseguire il duplice obiettivo di “incentivare il take up dei servizi a banda-larga attivabili sulle reti già esistenti” ed di “promuovere gli investimenti di tutti gli operatori verso infrastrutture di ultima generazione” attraverso “la definizione delle condizioni e del percorso di migrazione dell’infrastruttura di TIM di accesso locale preesistente in rame verso una rete di accesso locale NGA” e la “individuazione di aree geografiche le cui caratteristiche specifiche consentano all’Autorità di definire rimedi differenziati”.

Milano mercato distinto dal resto del Paese e non soggetto a regolamentazione

Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti analisi di mercato riguarda la classificazione dell’area di Milano come mercato distinto dal resto del Paese e non soggetto a regolamentazione, in quanto effettivamente competitivo. È la prima volta che in Italia, anche se per un’area limitata, si rilevano condizioni di concorrenza effettiva nei mercati dell’accesso.

I criteri per classificare un Comune come “contendibile”

Nel resto del territorio nazionale, nel confermare TIM quale operatore avente significativo potere di mercato (SMP), l’Agcom ha comunque innovato l’azione regolatoria adottando un meccanismo modulare basato su rimedi differenziati in funzione del grado di concorrenza tra reti di accesso. In particolare, l’Autorità ha stabilito dei criteri per classificare un Comune come “contendibile”, ossia un’area geografica in cui è presente una significativa pressione concorrenziale. I parametri considerati per definire “contendibile” un Comune sono, in primo luogo, la disponibilità effettiva di almeno due infrastrutture NGA alternative a TIM e, in aggiunta, il valore delle quote di mercato retail di TIM in servizi di accesso NGA e le quote wholesale degli accessi attivi NGA. La differenziazione dei rimedi nei comuni contendibili prevede l’eliminazione dell’obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso centrale all’ingrosso (servizi bitstream del mercato 3b) ed una possibile flessibilità per l’operatore SMP nella definizione dei prezzi VULA a partire dall’anno 2021. Tale flessibilità è legata ai livelli di take up a livello nazionale dei servizi di accesso a banda ultralarga rilevati nel 2020 e l’Autorità ha avviato le attività per definirne il valore di soglia minima.

In allegato alla delibera n. 348/19/CONS è presente la lista dei primi 26 Comuni classificati come contendibili. Tale lista sarà aggiornata annualmente.

Il provvedimento guida altresì la diffusione dei servizi di accesso NGA attraverso un percorso mirato alla dismissione di una parte della rete di accesso di TIM (c.d. decommissioning) e alla sostituzione con nuove infrastrutture, consentendo in tal modo di fornire servizi più evoluti ai clienti e di conseguire una migliore efficienza nella gestione della rete.

Analisi del progetto di separazione legale volontaria comunicato da TIM

L’analisi di mercato considera, inoltre, l’ipotetico scenario di mercato che si configurerebbe a seguito del progetto di separazione legale volontaria comunicato da TIM e gli eventuali impatti sugli obblighi regolamentari posti in capo alla stessa TIM. Il progetto di separazione legale volontaria prevede la creazione di una società separata (NetCo) che, sebbene controllata al 100% da TIM, è gestita da organi direttivi distinti con pieni poteri esecutivi. In NetCo saranno conferiti gli asset e le risorse relativi alla rete di accesso di TIM e la società sarà attiva come operatore wholesale che fornisce servizi all’ingrosso a tutti gli operatori in modalità Equivalence of Input (EoI). Le altre risorse ed attività di TIM, non conferite a NetCo, resteranno nel Gruppo TIM in una società separata. L’Autorità ha ritenuto che il progetto di separazione di TIM non abbia impatti sulla definizione del mercato rilevante e sulla relativa determinazione del significativo potere di mercato. Il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM avrebbe tuttavia effetti sugli obblighi di non discriminazione e separazione contabile, determinando la necessità di una loro differente declinazione qualora il progetto sia reso operativo. La delibera n. 348/19/CONS prevede quindi due set di obblighi regolamentari: uno da applicarsi “in assenza di separazione”, finché il progetto di separazione legale notificato da TIM non verrà implementato nella sua interezza e reso operativo (o nel caso in cui il progetto dovesse essere ritirato), l’altro vigente “in presenza di separazione” nel momento in cui la nuova organizzazione (separata) di TIM sarà considerata operativa.

Occorre considerare, infine, che il provvedimento si incardina in modo complementare al complesso e stratificato impianto di rimedi esistenti in materia di fornitura dei servizi di accesso wholesale, nel seguito brevemente richiamati limitatamente agli aspetti più rilevanti.

La delibera n. 321/17/CONS ha definito le modalità attuative per la fornitura dei servizi di attivazione (provisioning) e di manutenzione correttiva (assurance) dei servizi ULL e SLU in modalità disaggregata, ossia tramite il ricorso ad Imprese terze (Imprese System) specificamente qualificate e selezionate, improntate sul principio della scelta condivisa tra gli operatori e della massima trasparenza.

La delibera n. 652/16/CONS ha approvato una serie di misure finalizzate a rafforzare la garanzia di non discriminazione attraverso l’introduzione del Nuovo Modello di Equivalence (NME). Il NME prevede che i servizi di accesso wholesale SLU, ULL, VULA FTTB/H (cosiddetti servizi base) siano forniti secondo un modello di Equivalence of Input (EoI) che prevede l’utilizzo degli stessi processi, sistemi e banche dati sia per le funzioni retail di TIM sia per operatori alternativi (OAO), equiparando di fatto TIM agli altri OAO. Per gli altri servizi di accesso wholesale è previsto un modello di Equivalence of Output (EoO) potenziato, in virtù dell’EoI esistente per i servizi base che costituiscono i mattoni elementari per la produzione degli altri servizi wholesale.

La delibera n. 538/13/CONS ha introdotto gli obblighi simmetrici (ossia gravanti su tutti gli operatori) per l’accesso a quelle infrastrutture fisiche di rete che rappresentano un bottleneck per lo sviluppo di reti a banda larga, quali ad esempio l’accesso al segmento terminale ed alla tratta di adduzione, in quanto la loro duplicazione sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente non realizzabile.

La delibera n. 120/16/CONS, infine, ha approvato le linee guida per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche secondo le quali una rete a banda ultra-larga destinataria di contributi pubblici debba essere resa disponibile ai soggetti terzi garantendo il massimo livello di disaggregazione dei servizi.

Benefici per l’intera società e, di conseguenza, anche per gli operatori

Per quanto detto, la delibera n. 348/19/CONS e le altre delibere richiamate producono impatti significativi su una pluralità di stakeholder quali TIM (operatore SMP), gli operatori alternativi, gli operatori wholesale only che negli ultimi anni sono entrati nel mercato, le imprese system. Così come le particelle d’acqua, è inevitabile che alcuni stakeholder si sentiranno salire verso la cresta dell’onda ritenendo vantaggiose le disposizioni regolamentari mentre altri si sentiranno scendere considerandole detrimenti. Occorre tuttavia, per gli stakeholder, resistere alla tentazione di sentirsi solo delle particelle isolate in salita o in discesa rispetto alle particelle vicine ma sforzarsi di vedere l’impianto regolamentare nella sua interezza e sentirsi parte attiva dell’onda, come elementi che contribuiscono in modo determinante, nel loro insieme, a produrre un fenomeno di più ampia portata in grado di far avanzare una tavola da surf o l’economia di un settore industriale a beneficio dell’intera società e, di conseguenza, anche di loro stessi.