il Decreto

Rinnovabili, il Testo Unico cambia volto. Ora più chiarezza?

di |

Il tanto discusso Testo Unico FER, nato per unificare la normativa sulle rinnovabili ma accusato di rallentare la transizione energetica, è stato finalmente rivisto. Le nuove modifiche puntano a sciogliere i nodi e rendere più chiaro ed efficace il quadro normativo in materia di titoli edilizi, espropri per opere connesse, revamping e repowering, riattivazione di impianti dismessi, agrivoltaico, piattaforma SUER e autorizzazione unica.

Il Testo Unico FER, a lungo criticato perché più ostacolo che motore della transizione energetica, è stato finalmente rivisto. Nato per raccogliere in un unico corpus normativo tutta la disciplina sulle fonti rinnovabili, da più di un anno a questa parte, aveva invece generato incertezze e rallentamenti, soprattutto sui fronti autorizzativi: dai titoli edilizi agli espropri per opere connesse, dai progetti di revamping e repowering agli impianti agrivoltaici, fino alla Piattaforma SUER e alla tanto discussa Autorizzazione Unica.

Le modifiche apportate

Ora il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, insieme ai ministri Zangrillo, Casellati e Pichetto Fratin, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che integra e corregge il D.Lgs. 190/2024.

Il nuovo impianto punta a semplificare le procedure, eliminare zone d’ombra normative e centrare gli obiettivi del PNRR. Tra le novità vi sono l’estensione delle regole anche agli impianti di accumulo, la rimozione di ambiguità in materia edilizia, nuove definizioni più puntuali, tempi più rapidi per le autorizzazioni e un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il tutto senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Questo correttivo – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – rappresenta un passaggio fondamentale per dare ancora più sprint alle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che finora ne hanno condizionato lo sviluppo. È un intervento, frutto del lavoro congiunto con i colleghi Casellati e Zangrillo, che presta ascolto al settore e consolida il nostro percorso per centrare gli obiettivi ambientali ed energetici” conclude.

Con questo correttivo abbiamo voluto dare un’altra risposta concreta al Paese: meno burocrazia, più efficienza, più energia pulita. È una riforma che semplifica le regole e accelera i processi. Perché la transizione ecologica sia un’opportunità di crescita e competitività per l’Italia e non un freno per le imprese” ha dichiarato il ministro per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

Si tratta di un passaggio significativo per ridurre il peso della burocrazia in un settore così strategico come quello delle energie rinnovabili. Grazie al lavoro svolto con i colleghi Pichetto e Casellati abbiamo notevolmente semplificato le procedure per le imprese del settore e per le amministrazioni coinvolte. L’intervento è da considerare nel più ampio contesto delle semplificazioni amministrative, che vede il Dipartimento della funzione pubblica in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” sottolinea il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

In concreto, le modifiche mirano a:

  • accelerare l’iter autorizzativo per gli impianti rinnovabili;
  • introdurre definizioni chiare di concetti chiave come “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza”;
  • razionalizzare le procedure in presenza di vincoli paesaggistici o culturali;
  • rivedere i tempi di ripristino dei luoghi a carico dei gestori;
  • ridurre drasticamente i tempi della “autorizzazione unica” (da 120 a 40 giorni per alcuni interventi);
  • istituire un punto di contatto unico a livello comunale.

Principali novità articolo per articolo

Articolo 1 (impianti di accumulo)
Il decreto chiarisce in maniera definitiva che le disposizioni del D.Lgs. 190/2024 si applicano anche agli impianti di accumulo, un settore sempre più centrale per garantire stabilità e flessibilità alla rete elettrica. Spariscono inoltre i generici richiami al D.P.R. 380/2001 in materia edilizia, che avevano creato interpretazioni contrastanti e aggravato gli oneri per operatori e amministrazioni. Al loro posto entrano regole puntuali, calibrate su ciascun regime autorizzativo, così da rendere più lineari e trasparenti i percorsi amministrativi.

Articolo 2 (aree idonee)
Viene chiarito che la disciplina che consente deroghe al principio di interesse pubblico non trova applicazione nelle aree ritenute idonee o nelle cosiddette zone di accelerazione. In altre parole, proprio laddove il legislatore intende favorire l’insediamento rapido degli impianti, non sarà possibile invocare tale principio come eccezione, evitando possibili abusi o rallentamenti.

Articolo 3 (avvio dei lavori)
Le definizioni vengono riviste e rese più coerenti con la normativa europea e con la decretazione secondaria. È il caso della nozione di “avvio della realizzazione degli interventi”, riallineata agli orientamenti UE sugli aiuti di Stato. La “piattaforma SUER” viene temporaneamente soppressa in questo articolo, per essere meglio disciplinata nel successivo. Viene inoltre ridefinito l’“impianto ibrido” e si introducono nuovi concetti – come “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” – che vanno a colmare vuoti interpretativi spesso fonte di contenzioso.

Articolo 4 (Piattaforma SUER)
Qui la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili (SUER) trova finalmente una collocazione organica. Il decreto specifica che sarà il proponente, e non i gestori di rete, a trasmettere i modelli unici per l’attività libera. Una precisazione importante, perché distribuisce con maggiore chiarezza le responsabilità. I costi di creazione e gestione della piattaforma restano coperti da fondi già stanziati, quindi senza nuovi oneri pubblici.

Articolo 5 (effetto cumulo)
Le regioni ricevono indicazioni più precise sul tema dell’“effetto cumulo”, cioè sul coordinamento tra più interventi che insistono sul medesimo territorio. Inoltre, i proponenti saranno obbligati a prevedere sistemi di smaltimento delle acque meteoriche per evitare fenomeni di erosione del suolo, misura che risponde a esigenze ambientali e di sicurezza idrogeologica.

Articolo 6 (attività libera)
Il testo mette ordine nelle regole per gli interventi in regime di attività libera. Viene stabilito che, oltre a rispettare le normative edilizie, dovranno rispettare anche le norme tecniche per le costruzioni. Nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione, la compatibilità urbanistica ed edilizia sarà data per implicita, riducendo così un passaggio burocratico. Allo stesso tempo, si ribadisce che gli interventi su beni vincolati o in aree particolarmente delicate restano soggetti a procedura abilitativa semplificata (PAS). Novità rilevante: più tempo a disposizione per presentare integrazioni o chiarimenti nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Articolo 7 (PAS)
Il Comune diventa il vero punto di riferimento del procedimento: quello in cui si trova la parte più consistente dell’impianto assume la regia, semplificando i rapporti con più enti. Si riduce inoltre la soglia minima delle compensazioni ai Comuni (dal 0,5% al 3% del valore della produzione attesa nei primi cinque anni), un aggiustamento che tiene conto della diversa incidenza delle varie tecnologie sul territorio. Vengono introdotti tempi certi per gli espropri (un anno dal perfezionamento della PAS), l’estensione della durata del titolo abilitativo da uno a due anni, e l’obbligo di acquisire il titolo edilizio prima della presentazione di progetti più complessi. Tutto questo con l’obiettivo di dare certezze agli operatori senza lasciare zone grigie.

Articolo 8 (Autorizzazione Unica)
Le modifiche puntano al coordinamento con la normativa edilizia e a una maggiore chiarezza nei rapporti tra competenze regionali e statali. Si amplia la documentazione accettata come prova della disponibilità delle aree (ad esempio, accordi negoziali vincolanti) e si estende l’obbligo di valutazione d’incidenza ambientale. Viene triplicato il tempo a disposizione del proponente per fornire integrazioni documentali (da 30 a 90 giorni). Inoltre, si introduce l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi e vengono fissati limiti chiari alle compensazioni ambientali e territoriali, eliminando la precedente vaghezza.

Articolo 9 (nuovo 9-bis)
Si introduce una corsia preferenziale per alcune tipologie di interventi, come gli impianti geotermoelettrici sotto i 50 MW, per i quali la valutazione ambientale sarà circoscritta agli effetti dell’aumento di potenza. Un modo per accelerare progetti che hanno un impatto ridotto ma che possono dare un contributo significativo alla transizione energetica.

Articolo 10 (sostenibilità economico-finanziaria dei progetti)
Scompare l’obbligo per l’ente concedente di valutare preventivamente la sostenibilità economico-finanziaria dei progetti, che in passato aveva rappresentato un ostacolo. Gli oneri diventano esigibili solo quando il titolo abilitativo o autorizzatorio è definitivo, cioè dopo la scadenza dei termini per eventuali ricorsi.

Articolo 12 (nuovo 12-bis)
Nasce una disciplina dedicata alla risoluzione extragiudiziale delle controversie. ARERA sarà chiamata a definire meccanismi di mediazione gestiti da Acquirente Unico S.p.A., con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi del contenzioso. I costi di questo servizio saranno coperti da un fondo già esistente, evitando impatti sulla spesa pubblica.

Articolo 13 (fotovoltaico)
Il campo della valutazione di impatto ambientale viene ampliato: per esempio, gli impianti fotovoltaici sopra i 25 MW saranno sottoposti a verifica statale anche nelle zone di accelerazione, mentre la competenza regionale/provinciale si estende a quelli oltre i 12 MW. Crescono anche le soglie di potenza e profondità per le sonde geotermiche a circuito chiuso.

Articoli 15, 16, 17 e 18
Infine, sono stati aggiornati gli allegati del D.Lgs. 190/2024, che elencano gli interventi ammessi ai diversi regimi: attività libera (Allegato A), PAS (Allegato B) e Autorizzazione Unica (Allegato C). Viene anche rivisto l’elenco delle norme abrogate (Allegato D), così da rendere l’impianto normativo più coerente e lineare.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz