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Riconoscimento facciale presso l’aeroporto di Linate. Come vengono gestisti i dati?

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Abbiamo verificato, nella pagina web dedicata, l’informativa (rectius infomazioni) fornita dalla società che gestisce lo scalo. Ecco 6 punti chiave.

È in fase sperimentale il sistema di riconoscimento facciale presso l’aeroporto di Linate.

Abbiamo verificato, nella pagina web dedicata, l’informativa (rectius infomazioni) fornita dalla società che gestisce lo scalo.

Ebbene, le informazioni importanti da tenere a mente sono:

  • viene creato un “modello biometrico” sulla base del dato biometrico del volto del passeggero;
  • il trattamento si basa sul consenso del passeggero (se si vuole, si può scegliere di rifiutare il riconoscimento ed essere sottoposto ai normali controlli);
  • sul punto sarà necessario verificare che la modalità di controllo tradizionale non sia troppo lenta o volutamente farraginosa tanto da costringere il passeggero ad optare per la procedura a “riconoscimento facciale” (in tal caso il consenso non sarebbe prestato validamente ma per “esasperazione”, sul punto si veda l’esempio fornito nelle linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, par. 5.1, punti  77 e 78, pag.19);
  • il riconoscimento avverrà in maniera totalmente automatizzata (sul punto nutriamo forti perplessità visto che il controllo umano di I grado, seppur derogato dall’art. 22, par. 2 lett. c del GDPR, potrebbe fornire opportune garanzie per dissipare situazioni di crisi che quotidianamente avvengono negli aeroporti oppure per evitare problemi relativi alla sicurezza, quali ad esempio errori di persona o camuffamento; l’aver previsto un controllo umano di II grado potrebbe causare ritardi e disguidi);
  • i soggetti destinatari dei dati potrebbero essere soggetti terzi allo scalo, quali società e consulenti tecnici esterni (speriamo che le misure di sicurezza siano tali da impedire sistemi abusivi di diffusione, sarebbe stato più opportuno individuare anche eventuali responsabili del trattamento oltre, come detto, alla indicazione dei destinatari);
  • il dato raccolto sarà conservato per 24/48 ore dalla partenza del volo e successivamente cancellato (poca attenzione viene data alla precisa definizione del “progetto pilota” e per la quale finalità viene chiesto il consenso per la conservazione del dato per un tempo maggiore).

L’idea del face boarding è interessante ma foriero di rischi per i diritti e le libertà degli interessati (sul punto si vedano le linee guida 3 del 2019 dell’EDPB nella versione finale del 29 gennaio 2020), vedremo l’evoluzione di tale progetto sperando che la DPIA abbia dissipato ogni dubbio al riguardo.