La sentenza

Raccolta dati, con un “Mi piace” aziende online corresponsabili con Facebook

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Il caso tedesco del "Like" nella pagina di un sito di moda: “La Fashion ID può essere considerata responsabile, congiuntamente con la Facebook Ireland, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati”.

Quante volte ci è capitato di entrare in un sito web, magari di moda, o di viaggi, e di trovare il consuetudinario pulsante “Mi piace” di Facebook? Sicuramente molte volte. Ebbene, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza (C-40/17) in cui le società proprietarie del sito sono ritenute “corresponsabili” della finalità con cui si raccolgono i dati e della protezione degli stessi.

Il caso è partito dalla La Fashion ID, un’impresa tedesca di abbigliamento di moda online, che, come molte altre (quasi tutte ormai), ha inserito nel proprio sito web il fatidico pulsante «Mi piace».

La Verbraucherzentrale NRW, associazione tedesca di consumatori, come prevede il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, ha contestato all’azienda “di aver trasmesso alla Facebook Ireland dati personali appartenenti ai visitatori del suo sito Internet, da un lato, senza il consenso di questi ultimi e, dall’altro, in violazione degli obblighi d’informazione previsti dalle disposizioni relative alla protezione dei dati personali”, chiamando in causa il Tribunale superiore del Land di Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf), che non ha potuto far altro che sottoporre il caso alla Corte europea.

Secondo la sentenza emessa oggi, risulta che, a seguito della presenza dell’opzione “Mi piace”, “quando un visitatore consulta il sito Internet della Fashion ID, taluni dati personali di tale visitatore sono trasmessi alla Facebook Ireland”, con l’aggiunta che “tale trasmissione avviene senza che il visitatore di cui trattasi ne sia consapevole e indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto al social network Facebook o che abbia cliccato sul pulsante «Mi piace»”, si legge nella nota della Corte.

La Fashion ID può essere considerata responsabile, congiuntamente con la Facebook Ireland, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati”, mentre appare chiaro “che l’inserimento da parte della Fashion ID del pulsante «Mi piace» di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante”.
È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, inserendo l’opzione “Like“, che l’azienda sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito.
Quindi, si legge nel documento della Corte, “tali operazioni di trattamento risultano essere state effettuate nell’interesse economico tanto della Fashion ID quanto della Facebook Ireland, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla Fashion ID”.