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La Direttiva Ue 2161/2019 e la modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori

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Nella “Agenda per l’Europa” l’attuale Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen manifesta il desiderio di un’Europa fit for the digital age, in cui un nuovo Digital Service Act possa incrementare la fiducia e la sicurezza dei cittadini nelle piattaforme, nei servizi e nei prodotti e, così, completare il Digital Single Market.

Tra le Direttive di recente pubblicazione spiccano, come già ricordato in precedenza su queste pagine (sia consentito rimandare alle osservazioni in merito alla Direttiva UE 770/2019 e alla Direttiva 771/2019), i provvedimenti intesi a modernizzare e aggiornare il settore della protezione dei consumatori.

Norme relative alla protezione dei consumatori

La Direttiva 2161/209 del 27 novembre 2019, destinata ad essere applicabile negli Stati membri a decorrere dal 28 maggio 2022, consolida la tutela dei contraenti più deboli apportando modifiche alle discipline in materia di clausole abusive (Dir. 93/13/CEE), di indicazione di prezzi e prodotti offerti ai consumatori (Dir. 98/6/CE), di pratiche abusive (Dir. 2005/29 CE) e in materia di diritti dei consumatori (Dir. 2011/83/CE).

La lettura dei “considerando” conferma la volontà di assicurare un livello elevato di protezione mediante un’efficace applicazione del diritto in materia di tutela e protezione dei consumatori, non solo aumentando la consapevolezza e la conoscibilità del quadro normativo, ma anche prevedendo sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e uniformi, insieme a rimedi efficaci e concreti per i consumatori.

I considerando ricordano e sottolineano lo sviluppo, gli influssi e le problematicità derivanti dalle attività degli intermediari e dei mercati online (marketplace) e confidano che le prescrizioni, recentemente entrate in vigore, del regolamento (UE) 2019/1150 in materia di trasparenza siano estese anche ai consumatori.

Trasparenza e consapevolezza per i consumatori

In relazione a tale ultimo rilievo, nell’intervenire sulle prescrizioni in materia di contratti con i consumatori (Dir. 2011/83/CE), la Direttiva in esame prevede ad esempio che i marketplace indichino i “criteri generali, processi, segnali specifici integrati negli algoritmi o qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione in connessione con la classificazione”: il marketplace deve dunque indicare, in ottica di trasparenza e consapevolezza per il consumatore, quali siano i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate “come risultato della ricerca sul mercato online”.

Nella stessa ottica, i fornitori dei mercati devono comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno e procedere alla verifica dello status giuridico dei fornitori terzi.

La Direttiva sottolinea l’importanza di modernizzare le normative già adottate in dipendenza dello sviluppo tecnologico in atto e, di conseguenza, di tener conto, nel complesso della disciplina della tutela consumeristica, dei recenti provvedimenti in tema (come le già citate Direttive 770 e 771/2019 e il Reg. 1150/2019).

Sintetizzando, i considerando rilevano come la digital age abbia fortemente modificato ampi settori delle contrattazioni, con aumento esponenziale del potere non solo contrattuale ma lato sensu tecnologico dei “professionisti” e che, di conseguenza, i contraenti più deboli necessitino di maggiore tutela, fatta di trasparenza, verificabilità delle informazioni ricevute, dissuasività di sanzioni, azionabilità ed effettività di rimedi concreti.

Modifiche della direttiva 93/13/CEE

Le modifiche alla normativa in materia di clausole abusive prevedono l’inserimento (con l’aggiunta dell’art. 8 ter) di sanzioni applicabili che siano “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Modifiche della direttiva 98/6/CE

Le novità nella disciplina dell’indicazione di prezzi e prodotti offerti ai consumatori (introduzione dell’art. 6 bis e modifica dell’art. 8) intervengono in tema di trasparenza dei prezzi, prevedendo che l’annuncio della riduzione debba indicare il prezzo precedente applicato e, come nel caso delle clausole abusive sopra ricordato, prevedono l’introduzione di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Modifiche della direttiva 2005/29/CE

Viene aggiornata la disciplina sulle pratiche commerciali, che si dovrà applicare anche a beni e servizi di contenuto digitale e al “mercato online” e, di conseguenza, anche alle attività di marketing.

Vengono aggiunti, all’art. 7, intitolato “Omissioni Ingannevoli”, i commi 4 bis e 6, relativi al ranking e alle recensioni.

ll primo (c. 4 bis) prevede che, nel caso sia fornita ai consumatori “la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, sono considerate rilevanti le informazioni generali rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri”.

Il secondo (c. 6) prevede che laddove sia fornito accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, siano considerate “rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto”.

Introduce, infine, rimedi e ribadisce la necessità che le sanzioni abbiano le caratteristiche di effettività e dissuasività sopra viste.

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La modifica alla disciplina dei contratti con i consumatori amplia le definizioni e la portata delle proprie norme, prevedendo si applichi “a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore in cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo” nonché “ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale”.

Si noti che essa si applica anche “se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo” in ciò richiamando, all’evidenza, contenuti e prescrizioni della Direttiva 770/2019 (v. art. 3).

Introduce, infine, precisi obblighi informativi e prevede sanzioni, come più sopra già sottolineato, effettive, proporzionate, dissuasive.

Di Andrea Broglia, Avvocato – esperto in privacy e ICT Law– componente del D&L NET

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